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H 148/05 ΓÇó Old-age pension denied for insufficient contribution period
H 148/05Tribunale federale / II divisione di diritto sociale10 lug 2006Dismissed
M., an Italian resident born in 1936, challenged the refusal of a Swiss old-age pension. The compensation fund and the former appeal commission held that he had only two months of Swiss contribution time and therefore did not satisfy the one-year minimum under AHVG. The Federal Insurance Court agreed, noting that the Free Movement Agreement did not change the national conditions for entitlement and that the appellant produced no documents proving a longer Swiss contribution period or qualifying credits. The appeal was dismissed in simplified procedure, no court costs were levied, and the lower court's additional order to transmit the file for recalculation of the foreign benefit was left intact.
Art. 29 cpv. 1 LAVS; art. 8 ALC in relation with art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, Sezione A; entitlement to an ordinary old-age pension and the one-year contribution requirement. The Free Movement Agreement leaves the competence of the Contracting States to define their social security systems unchanged; Swiss entitlement conditions remain applicable. An ordinary old-age or survivors' pension presupposes at least one full year of credited income or equivalent credits. Where the insured person proves only a contribution period of two months and produces no substantiating evidence of additional Swiss contributions or qualifying care/education credits, the refusal of the pension is lawful. A manifestly unfounded appeal may be decided in simplified procedure under Art. 36a OG.
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa {T 0}
H 148/05
Sentenza del 10 luglio 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere
Parti
M.________, Italia, ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
Istanza precedente
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
(Giudizio del 24 agosto 2005)
Visto in fatto e considerando in diritto che:
con decisione 10 novembre 2004 la Cassa svizzera di compensazione ha comunicato a M.________, cittadino italiano residente in Italia nato nel 1936, che la sua domanda 1° novembre 2004 intesa al riconoscimento di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera era respinta per il motivo che egli non adempiva al requisito della durata minima di contribuzione di un anno,
chiamati a statuire su opposizione dell'interessato, gli organi dell'assicurazione hanno confermato il precedente provvedimento per decisione su opposizione 28 febbraio 2005,
l'interessato si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, statuendo per giudice unico, ne ha disatteso l'impugnativa per giudizio del 24 agosto 2005,
M.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con il quale ribadisce in sostanza la sua richiesta di rendita,
mentre la Cassa svizzera di compensazione postula la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato,
nella querelata pronunzia, cui può essere rinviato, il giudice commissionale ha già ricordato il disciplinamento legale e regolamentare richiamabile in concreto e correttamente indicato il motivo per cui all'insorgente non può essere accordata una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera,
in particolare, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAVS - applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; DTF 130 V 257 consid. 2.4), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli Stati contraenti a definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) -, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti,
nella specie, tale premessa manifestamente non è soddisfatta, dal momento che dalla documentazione all'inserto e dalle ricerche effettuate dalla Cassa risulta inequivocabilmente che il richiedente presenta una durata di contribuzione in Svizzera di soli due mesi, nel 1968, determinata dall'amministrazione sulla base delle tavole applicabili per il settore metallurgico,
né d'altra parte il ricorrente può pretendere il riconoscimento di accrediti per compiti educativi o assistenziali,
come a ragione osserva la precedente istanza, l'interessato non ha saputo produrre documenti (fogli paga, certificati di lavoro o altro) idonei a dimostrare l'adempimento di un periodo contributivo più lungo nel nostro Paese, i documenti esibiti in sede commissionale concernendo l'attività da lui svolta negli anni sessanta presso due ditte in Germania,
dalle predette conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di dipartirsi, con il suo gravame il ricorrente non avendo fatto valere argomenti che siano rimasti inosservati dal primo giudice né prodotto nuovi documenti suscettibili di infirmarne le conclusioni,
meritano quindi tutela la decisione su opposizione e la pronunzia controverse, anche nella misura in cui quest'ultima, in virtù degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea, ha disposto la trasmissione dell'incarto all'istituzione competente affinché la medesima ricalcoli la prestazione di vecchiaia erogata all'estero tenendo conto dei contributi e della durata di lavoro svolti in Svizzera,
manifestamente infondato il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG,
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 10 luglio 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: