Extraordinary contribution calculation for self-employed persons denied

H 148/00Tribunale federale / II divisione di diritto sociale22 ago 2000Dismissed

Sintesi

The Federal Insurance Court dismissed the insured person's administrative-law appeal against the cantonal judgment and confirmed the ordinary calculation of AVS/AI/IPG contributions. The appellant had argued that substantial losses from an ancillary tennis-club business justified the extraordinary contribution-calculation procedure for self-employed persons. The court held that the required durable and substantial change in income was not shown and that losses or mere fluctuations do not suffice. Because the case was not about insurance benefits, the proceedings were not free; the appellant was ordered to pay CHF 1,000 in federal costs.

Regest

Art. 9 cpv. 2 LAVS; art. 25 cpv. 1 OAVS; extraordinary contribution calculation for self-employed persons. The exceptional procedure is admissible only where a durable and causally relevant substantial change in income has occurred; the exception is to be construed restrictively. A change is substantial only if it affects income to a significant degree, generally where the variation reaches at least 25%. Mere changes in the legal qualification of income or ordinary cyclical fluctuations, including losses, do not justify departure from the ordinary calculation method. The claimant must also establish the causal link between the changed income basis and the altered contribution basis (consid. 2-3).

Testo completo

[AZA 7]
H 148/00 Ws
IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Scartazzini, cancelliere

Sentenza del 22 agosto 2000

nella causa
K.________, ricorrente,

contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via Canonico Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente,

e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

Fatti :

A.- Con decisione 9 giugno 1999 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha stabilito i contributi AVS/AI/IPG dovuti da K.________ per l'attività lucrativa indipendente di assicuratore, esercitata durante il biennio 1996/1997, fondandosi su un reddito aziendale di fr. 48 504.-, cui ha aggiunto la media dei contributi dovuti negli anni di computo, pari a fr. 410.-, nonché dedotto un interesse del 5,5 % del capitale investito di fr. 5000.-, pari ad un importo di fr. 275.-. I contributi, fissato il reddito determinante in fr. 48 639.-, sono stati calcolati sulla base della tassazione fiscale IFD 1995/1996.

B.- Contro il provvedimento amministrativo l'interessato è insorto con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo che venisse preso in considerazione il fatto che durante il periodo 1987-1996 egli aveva subito una perdita di fr. 384 523.- nella sua attività accessoria quale gestore di un club di tennis.
Con giudizio 24 febbraio 2000 l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame. Il giudice ha considerato che l'insorgente non adempiva i presupposti necessari per l'applicazione al suo caso della procedura straordinaria di calcolo dei contributi per gli assicurati indipendenti. Ha comunque disposto che gli atti fossero ritornati alla Cassa affinché si pronunciasse sulle possibilità di una dilazione di pagamento o di una riduzione dei contributi ai sensi di legge.

C.- K.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni avverso la pronunzia cantonale un ricorso di diritto amministrativo con il quale ribadisce le argomentazioni e le conclusioni esposte in sede cantonale.
La Cassa propone la reiezione dell'impugnativa, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto :

1.- Il ricorrente chiede in sostanza l'applicazione della procedura straordinaria di calcolo dei contributi invocando le perdite accumulate durante l'esercizio della propria attività indipendente accessoria.
Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett.
a e b e 105 cpv. 2 OG).

2.- Nei considerandi dell'impugnato giudizio, ai quali può essere fatto riferimento, la Corte cantonale ha indicato in modo pertinente e completo quali siano i presupposti legali, di ordinanza e quelli sviluppati dalla giurisprudenza che devono essere adempiuti per poter applicare la procedura straordinaria di calcolo dei contributi per gli indipendenti (art. 9 cpv. 2 LAVS e art. 25 cpv. 1 OAVS; DTF 106 V 76 consid. 3a; SVR 1994 AVS no. 4 pag. 7 consid. 2.3). In particolare è stato rilevato che deve trattarsi di una modifica sostanziale del reddito, che i mutamenti durevoli, decisivi giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS, norma di eccezione da non interpretare in senso estensivo, devono aver influito sensibilmente sull'importo del reddito dell'assicurato, la modifica del reddito essendo sensibile se la variazione del medesimo è di almeno il 25 % (RCC 1992 pag. 500 consid. 2b/cc, 1984 pag. 508 consid. 3b e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 110 V 9 consid. 3b). Il mutamento della qualifica giuridica di una parte del reddito non costituisce un motivo sufficiente per applicare la procedura straordinaria (RCC 1988 pag. 36 consid. 3b, 1980 pag. 210 consid. 2), né si può tener conto di semplici fluttuazioni dovute alla congiuntura, attribuibili segnatamente a perdite subite (RCC 1992 pag. 500 consid. 2b/aa e sentenze ivi citate). Va infine rilevato che l'applicazione della procedura straordinaria di calcolo presuppone l'esistenza di un nesso causale tra la modifica delle basi di reddito e l'influsso sull'importo del reddito medesimo (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, seconda edizione, pag. 284 no. 14.57 e pag. 286 no. 14.62).

3.- La precedente istanza ha pure applicato correttamente i menzionati principi alla fattispecie concreta, per cui basta rinviare a quanto esposto nel giudizio querelato.
Con il ricorso di diritto amministrativo l'insorgente nulla eccepisce che possa essere suscettibile di rimettere in forse le convincenti conclusioni del Tribunale cantonale.
In particolare, egli non dimostra in alcun modo per quali motivi l'applicazione della procedura ordinaria sarebbe nel caso in esame censurabile. Ne deriva che il ricorso si appalesa infondato.

4.- Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario).
Visto l'esito della vertenza, in cui l'insorgente soccombe, le spese processuali sono poste a suo carico (art. 135 e 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

pronuncia :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II.Le spese di procedura federale, per un importo complessivo di fr. 1000.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie

prestate da quest'ultimo.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 22 agosto 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera:

Il Cancelliere:

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