Old-age pension denied for insufficient contribution period

H 146/00Tribunale federale / II divisione di diritto sociale22 ago 2000Dismissed

Sintesi

An Italian insured person challenged the refusal of a Swiss old-age pension. The social security fund and the federal appeal commission found that he had only eight months of contributions, not the one full year required. The Federal Insurance Court, applying the simplified procedure, held that the appellant had not shown any longer contribution period and dismissed the administrative law appeal. No judicial costs were charged.

Regest

Art. 29 cpv. 1 LAVS; art. 50 OAVS; ordinary old-age pension and minimum contribution period: entitlement to an ordinary old-age pension presupposes, besides the other statutory requirements, at least one full year of contributions. Where the insured person fails to substantiate such a period by suitable evidence, and the file unequivocally shows a shorter contribution period, the claim must be refused. Tax receipts are not sufficient proof of pension-relevant contribution periods (consid. 1-2).

Testo completo

[AZA 0]
H 146/00 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Cassina, cancelliera

Sentenza del 22 agosto 2000

nella causa
P.________, Italia, ricorrente, rappresentato dal Patronato X.________, Italia,

contro
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,

e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna

Fatti :

A.- Con decisione 19 maggio 1999 la Cassa svizzera di compensazione ha comunicato a P.________, cittadino italiano residente in Italia nato nel 1928, che la sua domanda 16 novembre 1998 intesa al riconoscimento di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera era respinta per il motivo che egli non adempiva al requisito della durata minima di contribuzione di un anno.

B.- L'interessato si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, per giudizio 4 febbraio 2000, ne ha disatteso l'impugnativa.

C.- Assistito dal Patronato X.________, P.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con il quale ribadisce in sostanza la sua richiesta di rendita.
Mentre la Cassa svizzera di compensazione postula la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato.

Diritto :

1.- Nella querelata pronunzia, cui può essere rinviato, i giudici commissionali hanno già ricordato il disciplinamento legale e regolamentare richiamabile in concreto e correttamente indicato il motivo per cui all'insorgente non può essere accordata una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera.
In particolare, in applicazione dell'art. 29 cpv. 1 LAVS (nella versione - determinante nella specie - in vigore sino al 31 dicembre 1996; cfr. la lett. c cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della 10° revisione dell'AVS), il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia può essere riconosciuto, assolti altri presupposti, unicamente alle persone assicurate, oppure ai loro superstiti, che hanno pagato i contributi durante almeno un anno intero (cfr.
anche l'art. 50 OAVS). Nella specie, tale premessa manifestamente non è soddisfatta, dal momento che dalla documentazione all'inserto e dalle ricerche effettuate dalla Cassa risulta inequivocabilmente che il richiedente presenta una durata di contribuzione in Svizzera di soli otto mesi.
Come ha a ragione osservato la precedente istanza, l'interessato non ha saputo produrre documenti (fogli paga, certificati di lavoro o altro) idonei a dimostrare l'adempimento di un periodo contributivo più lungo, le ricevute di pagamento di imposte non essendo evidentemente a questo proposito di rilievo.

2.- Da queste conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di dipartirsi, con il suo gravame il ricorrente non avendo fatto valere elementi che siano rimasti inosservati dai primi giudici né argomenti suscettibili di infirmarne le conclusioni. L'impugnativa si rileva quindi manifestamente infondata e deve essere respinta, mentre meritano tutela la decisione e la pronunzia controverse.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG, in relazione con l'art. 135 OG,

pronuncia :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio federale

delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 22 agosto 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera:

La Cancelliera:

Parole chiave

old-age pensioncontribution periodproofsocial securityappeal dismissal