Administrative appeal inadmissible for failure to pay cost advance

C 145/00Tribunale federale / I divisione di diritto sociale20 ott 2000Inadmissible

Sintesi

B.________ appealed to the Federal Insurance Court against a cantonal decision declaring his appeal against the Bellinzona regional employment office inadmissible in a dispute over participation in a temporary employment program. The Federal Insurance Court ordered him to pay an advance of costs of CHF 500 within 14 days, warning that failure to do so would lead to inadmissibility. The advance was not paid by the deadline, so the court declared the administrative appeal inadmissible and imposed no judicial costs.

Regest

Arts. 135 and 150 cpv. 4 OG; non-payment of the ordered advance of costs within the prescribed time limit leads, upon prior warning, to non-entry into the appeal. Where the appellant fails to comply with the court’s advance-order, the court must declare the remedy inadmissible; no merits review takes place.

Testo completo

[AZA 0]
C 145/00 Ws
IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Scartazzini, cancelliere

Sentenza del 20 ottobre 2000

nella causa
B.________, ricorrente,

contro
Ufficio regionale di collocamento, Via Magoria 6, Bellinzona, opponente,

e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

Visto in fatto e considerando in diritto che:

con ricorso di diritto amministrativo dell'8 maggio 2000, depositato il 10 maggio seguente, B.________ ha deferito al Tribunale federale delle assicurazioni un giudizio reso il 6 aprile 2000 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale dichiarava inammissibile un ricorso da lui interposto il 3 marzo 2000 contro una decisione emanata il 4 febbraio 2000 dall'Ufficio regionale di collocamento di Bellinzona, concernente la partecipazione a un programma d'occupazione temporanea;
mediante ordinanza del 2 giugno 2000, intimata il 5 giugno seguente, il Presidente della Corte ha assegnato al ricorrente un termine di 14 giorni per prestare un anticipo di fr. 500.- quale garanzia delle spese presunte, con l'avvertenza che, in caso di omissione, il gravame sarebbe dichiarato inammissibile;

nel termine stabilito, scaduto - tenuto conto delle norme procedurali riguardanti il computo dei termini - il 19 giugno 2000, l'interessato non ha versato l'anticipo richiesto;

il Tribunale federale delle assicurazioni, richiamati i combinati disposti di cui agli art. 135 e 150 cpv. 4 OG, dando attuazione alla comminatoria contenuta nel decreto 2 giugno 2000,

pronuncia :

I. Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.

II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia.

Lucerna, 20 ottobre 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :

Il Cancelliere :

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