No referral required after inadmissibility in pension fund liquidation dispute

B 10/02Tribunale federale / II divisione di diritto sociale19 nov 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B., a former employee of X. SA, sought a share of free reserves following the pension fund’s partial liquidation. The Ticino cantonal insurance court declared his petition inadmissible for lack of subject-matter jurisdiction. On administrative appeal, he argued that the case should have been transmitted to the cantonal supervisory authority so he could still challenge the liquidation decision. The Federal Insurance Court held that any claim to distributed free funds had to be raised in the liquidation procedure and through the remedies against the supervisory authority’s approval decision. It further held that no transfer duty existed because the supervisory decision was already final and any restitution request would have been late. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 61, 73 and 74 LPP; transfer of a case by an authority declaring itself incompetent is not required where the competent authority has already rendered a final decision and the requested transmission would be a futile formal act. Claims to allocated free funds in a partial liquidation of a pension institution may be asserted only within the liquidation procedure after approval of the distribution plan by the supervisory authority; the proper remedy lies against that approval decision under Art. 74 LPP, not by action under Art. 73 LPP. A request for restitution of a lapsed term must be filed within the statutory time limit after cessation of the impediment; otherwise it is manifestly time-barred. In non-benefit disputes, proceedings are not free and costs follow the outcome (consid. 1-3).

Testo completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa
{T 7}
B 10/02

Sentenza del 19 novembre 2002
IIIa Camera

Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Grisanti, cancelliere

Parti
B.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Maurizio Collenberg, Piazza Dante 8, 6901 Lugano,

contro

Fondo di previdenza per il personale della X.________, opponente, rappresentato dall'avv. Massimo Bionda, Piazza Cioccaro 8, 6901 Lugano

(Giudizio del 14 dicembre 2001)

Fatti:
A.
B.________, nato nel 1946, è stato assunto in data 30 aprile 1971 alle dipendenze della X.________ SA, istituto presso il quale ha lavorato fino al mese di ottobre 1999.

In seguito a una ristrutturazione intrapresa fra il 1993 e il 1995, che si è tradotta in una diminuzione sensibile del personale, è stata decisa la liquidazione parziale del Fondo di previdenza per il personale della X.________ SA, costituito nel 1967, ed è stato dato mandato alla Y.________ SA di svilupparne il progetto.

Mediante decisione del 7 novembre 2000, pubblicata sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino (FUCT) una prima volta il ________, quindi il ________ e il ________, la Divisione della giustizia - Autorità cantonale di vigilanza sulle fondazioni e LPP - ha approvato la liquidazione parziale del fondo al 31 dicembre 1995, avvertendo che eventuali opposizioni o contestazioni avverso il piano di ripartizione approvato avrebbero dovuto essere notificate all'Autorità approvante entro trenta giorni dalla terza pubblicazione dell'avviso.
B.
Con petizione 19 settembre 2001, B.________, patrocinato dall'avv. Maurizio Collenberg, ha chiesto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino di condannare il Fondo a versargli una quota delle riserve liberate in seguito alla liquidazione parziale di quest'ultimo.

Per pronuncia del 14 dicembre 2001 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dichiarato irricevibile la petizione per carenza di competenza ratione materiae, ritenuto che la pretesa avanzata non poteva essere fatta valere all'autorità giudiziaria cantonale.
C.
B.________, sempre patrocinato dall'avv. Collenberg, in data 30 gennaio 2002 interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni postulando l'annullamento del giudizio cantonale e la trasmissione della causa all'Autorità di vigilanza del Cantone Ticino per decisione sul merito.

Il Fondo di previdenza, patrocinato dall'avv. Massimo Bionda, e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali propongono la reiezione del gravame.

Diritto:
1.
Nell'impugnata pronuncia, alla quale si rinvia, il primo giudice ha già compiutamente esposto come eventuali pretese relative all'attribuzione di fondi liberi possano essere fatte valere soltanto nell'ambito di una procedura di liquidazione (parziale) di un istituto di previdenza e solo in seguito all'esame e all'approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza secondo l'art. 61 LPP, dei piani di ripartizione. Parimenti ha rilevato come contro siffatte decisioni sia dato il rimedio del ricorso alla Commissione federale di ricorso giusta l'art. 74 LPP, ad esclusione dell'azione al Tribunale cantonale giusta l'art. 73 LPP, che pertanto non risulta competente a statuire in materia (SZS 1995 pag. 377 consid. 3a e riferimenti; cfr. pure sentenza del 30 novembre 2001 in re S., B 68/01).

Il ricorrente, in sede federale, non censura la dichiarazione di irricevibilità espressa dalla precedente istanza, contesta tuttavia la mancata trasmissione dell'incarto, da parte del primo giudice, all'Autorità cantonale di vigilanza che si sarebbe, a suo dire, imposta a seguito della pronuncia di inammissibilità. Facendo osservare come, a seguito del proprio trasferimento all'estero e, quindi, per causa a lui non imputabile, egli non avrebbe avuto modo di prendere effettiva conoscenza delle pubblicazioni avvenute sul FUCT e di opporsi alla decisione del 7 novembre 2000, l'interessato si duole, di fatto, che tale possibilità non gli sia stata concessa dal primo giudice mediante trasmissione dell'incarto all'Autorità cantonale di vigilanza.
2.
2.1 La questione della trasmissione d'ufficio invocata dal ricorrente essendo strettamente connessa alla decisione d'irricevibilità, nulla osta, di principio, a un suo esame da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (cfr. anche sentenza del 26 settembre 2000 in re M., C 224/00).
2.2 La lite non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
2.3 In virtù di un principio generale del diritto amministrativo, valido anche nell'ambito delle assicurazioni sociali, un'autorità che si reputa incompetente deve trasmettere la vertenza a quella competente (cfr. VSI 1995 pag. 199 consid. 3b e le sentenze ivi citate; DLA 1991 no. 16 pag. 121 consid. 2a; cfr. pure sentenza del 25 gennaio 2000 in re B., H 363/99, consid. 3b e riferimenti), riservato il caso in cui una tale trasmissione si risolverebbe in un vuoto ed inutile esercizio formale (cfr. sentenza citata del 26 settembre 2000 in re M., nel cui ambito questa Corte ha rinunciato a disporre un simile provvedimento, la domanda di restituzione in intero formulata dal ricorrente essendo apparsa dall'inizio manifestamente infondata). Tale principio generale viene espressamente ripreso dall'ordinamento cantonale applicabile alle procedure dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 126 cpv. 1 Codice di procedura civile ticinese [CPC], applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 23 della Legge cantonale di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961).
2.4 In concreto, omettendo di trasmettere d'ufficio gli atti ad un'altra istanza, il primo giudice non si è reso responsabile di un operato censurabile.

Egli non era infatti in alcun modo tenuto a trasmettere la causa all'Autorità di vigilanza cantonale, come pretende ora il ricorrente, perché si pronunciasse sul merito delle censure sollevate (tardivamente) dallo stesso, l'autorità in questione avendo già reso la propria decisione, cresciuta in giudicato, e il provvedimento richiesto dall'insorgente potendo entrare in linea di conto unicamente nell'ambito di una restituzione in intero contro il lasso dei termini. Orbene, a prescindere dal fatto che il giudice di prime cure fosse o meno abilitato a ricevere una simile domanda e potesse ravvisare nel ricorso sottopostogli a giudizio una richiesta di restituzione, questa sarebbe comunque risultata manifestamente infondata, il ricorrente avendo al più tardi avuto effettiva conoscenza il 24 agosto 2001 - a seguito dello scritto, di stessa data, dell'amministratore del Fondo all'avv. Collenberg - della decisione della Divisione della giustizia ed avendo atteso ben oltre il termine di 10 giorni - segnatamente fino al 19 settembre 2001, data della petizione al Tribunale cantonale delle assicurazioni - per chiedere l'eventuale restituzione del termine omesso, contravvenendo così agli obblighi sanciti dall'art. 139 CPC - applicabile in virtù del doppio rinvio di cui all'art. 4 cpv. 3 del Regolamento cantonale circa la sorveglianza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale e dell'art. 12 cpv. 1 della Legge cantonale di procedura per le cause amministrative -, il quale stabilisce che la restituzione in intero contro il lasso dei termini deve essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Né poteva entrare in linea di conto una trasmissione dell'incarto alla Commissione federale di ricorso di cui all'art. 74 LPP, la decisione contestata avendo - per quanto appena detto - acquistato forza di cosa giudicata.
3.
Non trattandosi in concreto, come si è visto, di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario, cfr. sentenza citata del 30 novembre 2001 in re S.). Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.

Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG, nelle procedure di ricorso di diritto amministrativo, nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza in favore del personale (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Le spese giudiziarie, ammontanti a fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 novembre 2002
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:

Parole chiave

pension fund liquidationfree reservessubject-matter jurisdictiontransfer of caserestitution of time limitsupervisory authorityadministrative appealcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal insurance court had subject-matter jurisdiction over the claim to a share of released reserves from partial liquidation.

Decisione estratta

The cantonal insurance court lacked subject-matter jurisdiction; claims to allocation of free funds had to be raised within the liquidation procedure and through the remedies provided against the supervisory authority's approval decision.

Motivazione estratta

Such claims become enforceable only after the supervisory authority approves the liquidation and distribution plans under Art. 61 LPP; challenge lies via appeal under Art. 74 LPP, not via an action before the cantonal insurance court under Art. 73 LPP.

Questione giuridica chiave

Whether the first-instance court had to transmit the case ex officio to the cantonal supervisory authority or the federal appeal commission after declaring the petition inadmissible.

Decisione estratta

No transfer was required because the supervisory authority had already issued a final, res judicata decision, and any late challenge could only be considered as a restitution request, which was manifestly time-barred.

Motivazione estratta

The duty to transfer to the competent authority does not apply where the transfer would be a futile formal exercise; here the requested path could not revive a final decision, and a request for restitution was filed well beyond the 10-day period after knowledge of the decision.

Questione giuridica chiave

Who bears the costs of the administrative judicial appeal.

Decisione estratta

The appellant bears the court costs, which are not waived because the dispute did not concern insurance benefits.

Motivazione estratta

Under the general rule applicable to non-benefit disputes, proceedings are not free and costs follow the event.

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