Revision request inadmissible for lack of review grounds

9F_2/2011Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico29 set 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

M.________ sought revision of a prior Federal Supreme Court ruling that had declared his AVS pension appeal inadmissible for manifestly insufficient reasoning. The Court held that the request did not invoke any statutory ground for revision under Arts. 121-123 LTF and instead merely challenged the prior assessment of facts and law. Without exchanging written submissions, the Court declared the revision inadmissible and ordered the applicant to pay CHF 500 in court costs.

Massima Omnilex

Art. 42 cpv. 2, 121 segg. LTF; revisione della sentenza del Tribunale federale: ammissibilità e divieto di riesame del merito. L’istanza di revisione deve indicare e motivare in modo sufficiente un motivo di revisione legale; non basta contestare l’accertamento dei fatti o l’apprezzamento giuridico posti a fondamento della decisione impugnata. In assenza di una motivazione riferita ai motivi tassativi di revisione, l’istanza è inammissibile senza scambio di scritti (consid. 1). Le spese sono poste a carico della parte soccombente secondo l’art. 66 cpv. 1 LTF.

Testo completo

9F_2/2011 {T 0/2}

Sentenza del 29 settembre 2011
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Pfiffner Rauber,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
M.________,
istante,

contro

Cassa federale di compensazione,
Holzikofenweg 36, 3003 Berna,
controparte.

Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 9C_467/2011 del 18 luglio 2011.

Vista:
l'istanza di revisione del 26 luglio 2011 (timbro postale) contro la sentenza 9C_467/2011 del 18 luglio 2011 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, per manifesta carente motivazione, un ricorso di M.________ in materia di rendita AVS,

considerando:
che secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, di regola il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana;
che di conseguenza occorre redigere in italiano anche questo giudizio, nonostante la domanda di revisione sia stata redatta in lingua tedesca e l'istante chieda di rendere la sentenza in tedesco;
che tale decisione, oltre a meglio conciliarsi con il disposto di legge in parola, si giustifica anche perché l'istante vive nel Cantone Ticino e non ha palesato di non capire l'italiano;
che l'annullamento o la modifica di una sentenza del Tribunale federale è possibile solo se è dato un motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF;
che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente per contro di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione;
che come per gli altri atti scritti destinati al Tribunale federale, per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata, l'istante dovendo confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art. 42 cpv. 2 LTF);
che l'istante non sostanzia un motivo di revisione ai sensi degli art. 121-123 LTF, ma rimette in discussione il merito della causa, criticando l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento giuridico posto a fondamento della sentenza di inammissibilità impugnata;
che pertanto, senza necessità di procedere a uno scambio degli scritti (art. 127 LTF), la domanda di revisione dev'essere considerata inammissibile;
che l'istante deve farsi carico delle spese di procedura (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
La domanda di revisione è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'istante.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 29 settembre 2011
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti

Parole chiave

revisioninadmissibilitysocial insurancecourt costsreasoning requirementreview grounds

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the revision request stated a permissible ground for revision under the Federal Supreme Court Act.

Decisione estratta

No review ground under Arts. 121-123 LTF was substantiated; the filing merely sought to reopen the merits of the case.

Motivazione estratta

Revision is available only for statutory grounds and cannot be used to relitigate facts or legal assessment of the prior inadmissibility judgment.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs for the inadmissible revision request.

Decisione estratta

The applicant must bear the costs of proceedings.

Motivazione estratta

As the revision request was inadmissible, costs were imposed on the applicant under the applicable costs rule.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.