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9C_987/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance costs
9C_987/2008Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico27 gen 2009Inadmissible
A public health insurance appeal was filed against a judgment of the Ticino insurance court. The Federal Court had granted the appellant an extension to pay the advance costs, warning that non-payment would lead to inadmissibility. Because the appellant did not pay within the supplementary deadline, the president decided the case in simplified procedure and declared the appeal inadmissible. Given the circumstances, no court costs were imposed.
Art. 62 cpv. 3 e art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; mancato versamento dell’anticipo spese entro il termine suppletorio: il ricorso è dichiarato inammissibile in procedura semplificata. La violazione dell’ordine di pagamento dell’anticipo spese costituisce motivo sufficiente di non entrata nel merito, senza esame delle censure di merito. Eccezionalmente, le spese giudiziarie possono essere non prelevate se le circostanze lo giustificano (consid. unici).
9C_987/2008 {T 0/2}
Sentenza del 27 gennaio 2009
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Parti
A.__________,
ricorrente,
contro
Sansan Assicurazioni SA, 6500 Bellinzona,
opponente,
Atupri Cassa Malati.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 ottobre 2008.
Visto:
il ricorso del 26 novembre 2008 (timbro postale) contro il giudizio 17 ottobre 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto presidenziale del 24 dicembre 2008 con il quale questa Corte ha assegnato alla ricorrente un termine suppletorio, scadente il 12 gennaio 2009, per versare un anticipo spese, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che la ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitole,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 27 gennaio 2009
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti