Appeal inadmissible for failure to pay cost advance

9C_974/2009Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico31 mar 2010Inadmissible

Sintesi

Z. and V. appealed a judgment of the Ticino social insurance court in a professional pension matter. The Federal Supreme Court had ordered them to pay an advance on costs by 22 March 2010 and warned that non-payment would lead to inadmissibility. Because the appellants did not pay within the supplementary deadline, the Single Judge applied the simplified procedure and declared the appeal inadmissible. The court waived judicial costs.

Regest

Art. 62 cpv. 3 LTF; failure to pay the cost advance within the court-set supplementary deadline renders the appeal inadmissible. In such a case the Federal Supreme Court may decide under the simplified procedure pursuant to Art. 108 cpv. 1 lett. a and cpv. 2 LTF. Where the appeal is not entered into for this reason, judicial costs may be waived under Art. 66 cpv. 1 second sentence LTF.

Testo completo

9C_974/2009 {T 0/2}

Sentenza del 31 marzo 2010
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.

  1. Partecipanti al procedimento
    Z.________,
  2. V._________
    ricorrenti,

contro

  1. UBS SA, Rechtsdienst & Compliance, 8000 Zurigo, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
  2. Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, Via Bossi 2a, 6901 Lugano,
    opponenti.

Oggetto
Previdenza professionale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 ottobre 2009.

Visto:
il ricorso del 17 novembre 2009 (timbro postale) contro il giudizio 27 ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 9 marzo 2010, con il quale questa Corte ha assegnato a Z.________ e a V._________ un termine suppletorio, scadente il 22 marzo 2010 per versare un anticipo spese, avvertendoli che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:
che i ricorrenti non hanno versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartito,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 31 marzo 2010
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Borella Grisanti

Parole chiave

cost advanceinadmissibilitysocial insurancesimplified procedurejudicial costs