Social insurance appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_804/2012Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico26 ott 2012Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court, in an Italian-language social insurance matter, found that the appellant’s filing failed to meet the minimum formal requirements of a federal appeal. It contained no conclusions and did not show why the cantonal court’s findings were manifestly incorrect or legally unlawful. Applying the simplified procedure, the court declared the appeal inadmissible. No court costs were charged.

Regest

Art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; art. 97 cpv. 1 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. b LTF: an appeal must contain conclusions and a reasoned, concise critique of the challenged decision; where the submission lacks any conclusions and fails to show manifestly incorrect fact-finding or other legal error, the Federal Supreme Court may refuse to enter into the matter in simplified procedure. Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF: in such circumstances, no court costs may be charged.

Testo completo

9C_804/2012 {T 0/2}

Sentenza del 26 ottobre 2012
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
T.________,
ricorrente,

contro

Easy Sana Assicurazione Malattia SA, Servizio giuridico, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro le malattie,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 agosto 2012.

Visto:
il ricorso del 1° ottobre 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 24 agosto 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

considerando:
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata (in concreto: italiana),
che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che il ricorrente, da anni residente in Ticino, ha già dato prova di capirne la lingua - di redigere la sentenza in italiano, benché il ricorso sia stato steso in tedesco, come era diritto dell'insorgente,
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non contiene alcuna conclusione né spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 26 ottobre 2012

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti

Parole chiave

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