Social insurance appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_772/2012Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico28 set 2012Inadmissible

Sintesi

R. appealed to the Federal Tribunal against a judgment of the Ticino Insurance Court in a social insurance matter. The appeal did not contain any conclusions and did not explain, even in a concise manner, why the cantonal judgment violated federal law or why the factual findings were manifestly incorrect. Applying the simplified procedure, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible. No court costs were levied.

Regest

Art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; art. 97 cpv. 1 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. b LTF: recevibilità del ricorso al Tribunale federale; il gravame deve contenere conclusioni e motivazione sufficiente, ossia esporre in modo conciso perché la decisione impugnata violerebbe il diritto. In difetto di tali requisiti formali minimi, segnatamente se manca ogni censura intelligibile contro gli accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il Presidente può statuire secondo la procedura semplificata e dichiarare il ricorso irricevibile. In tal caso, per decisione conforme all’art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie.

Testo completo

9C_772/2012 {T 0/2}

Sentenza del 28 settembre 2012
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
R.________,
ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione,
Ufficio delle prestazioni,
Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro le malattie,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 agosto 2012.

Visto:
il ricorso del 10 settembre 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 13 agosto 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

considerando:
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non contiene alcuna conclusione né spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 28 settembre 2012

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti

Parole chiave

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