Social insurance appeal declared inadmissible for insufficient reasoning

9C_770/2013Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico12 nov 2013Dismissed

Sintesi

S.________ appealed to the Federal Supreme Court against a Ticino social insurance judgment. The Court held that the appeal did not satisfy the Federal Supreme Court Act's reasoning requirements because it merely repeated appellatory criticism and did not show manifestly incorrect fact-finding or legal error. New medical documents produced with the appeal were disregarded because they post-dated the challenged judgment. Applying the simplified procedure, the Court declared the appeal inadmissible and waived court costs.

Regest

Art. 42 Abs. 1 und 2, Art. 97 Abs. 1, Art. 99 Abs. 1 und Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG; Begründungsanforderungen der Beschwerde in Sozialversicherungssachen. Die Beschwerde muss in gedrängter Form darlegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt; appellatorische Kritik genügt nicht. Soweit die tatsächlichen Feststellungen gerügt werden, ist aufzuzeigen, dass sie offensichtlich unrichtig oder rechtsverletzend sind und der Mangel für den Ausgang entscheidend sein kann. Nach dem angefochtenen Entscheid neu eingereichte, erst nachträglich entstandene Beweismittel sind unzulässig. Bei ungenügender Begründung ist im vereinfachten Verfahren auf die Beschwerde nicht einzutreten (vgl. consid. 1-3).

Testo completo

{T 0/2}

9C_770/2013

Sentenza del 12 novembre 2013

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
S.________,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 settembre 2013.

Visto:

il ricorso del 22 ottobre 2013 (timbro postale) contro il giudizio del 18 settembre 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

considerando:

che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che il ricorso può criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
che l'accertamento - qui controverso - del danno alla salute, della capacità lavorativa dell'assicurato e dell'esigibilità di un'attività professionale costituisce una questione di fatto che può essere controllata da questo Tribunale solo in maniera molto limitata (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398),
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa le esigenze formali necessarie poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
che in effetti il ricorrente si limita in sostanza a criticare in maniera appellatoria - e dunque inammissibile - la pronuncia impugnata e a ribadire, riprendendo in parte testualmente il ricorso presentato in sede cantonale, la propria opinione senza adeguatamente confrontarsi con le ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure ad ammettere una capacità lavorativa residua dell'80% in attività sostitutive adatte,
che per il resto, per quanto concerne la nuova documentazione medica prodotta con il presente ricorso, essa non può essere presa in considerazione già solo perché è posteriore al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; Ulrich Meyer/Johanna Dormann, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 43 ad art. 99 LTF),

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
che il presidente della corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 12 novembre 2013

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti

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