Appeal declared inadmissible for failure to pay advance costs

9C_66/2014Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico3 giu 2014Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court, sitting as a single judge in simplified proceedings, held that the appellant failed to pay the advance on costs within the supplementary deadline. As a result, the appeal against the Ticino social insurance court judgment was declared inadmissible. The Court also decided not to levy judicial costs.

Regest

Art. 62 cpv. 3 LTF; inadmissibility for non-payment of the advance on costs after expiry of the supplementary deadline. Where the appellant does not comply with the court-imposed time limit for the payment of the cost advance, the Federal Supreme Court may decide in simplified proceedings under Art. 108 cpv. 1 lett. a and cpv. 2 LTF and must declare the appeal inadmissible. If no judicial costs are levied, Art. 66 cpv. 1, second sentence, LTF applies.

Testo completo

{T 0/2}

9C_66/2014

Sentenza del 3 giugno 2014

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Monica Sartori-Lombardi,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 gennaio 2014.

Visto:

il ricorso del 22 gennaio 2014, completato il 17 febbraio 2014, contro il giudizio del 16 gennaio 2014 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e la domanda di assistenza giudiziaria,
il decreto del 20 marzo 2014 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ritenendo, a un primo esame, le conclusioni del ricorso prive di possibilità di successo,
il decreto del 12 maggio 2014 con il quale questa Corte ha assegnato ad A.________ un termine suppletorio, scadente il 23 maggio 2014, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:

che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 3 giugno 2014

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

Il Cancelliere: Grisanti

Parole chiave

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