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9C_63/2009 ΓÇó Withdrawal of appeal; case struck from docket and no costs
9C_63/2009Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico24 feb 2009Dismissed
F. appealed a Ticino insurance court judgment in a professional pension dispute, represented by OCST. After the Federal Supreme Court requested an advance on costs, the appellant withdrew the appeal. The President of the II Social Law Court therefore struck the case from the docket and waived court costs. The decision was notified to the parties, the cantonal insurance court, and the Federal Office for Social Insurance.
Art. 32 cpv. 1-2 LTF; withdrawal of the appeal and striking-off of the case as a single-judge matter. Upon valid withdrawal, the Federal Supreme Court removes the case from the docket. In this context, the presiding judge or instructing judge decides as single judge and also rules on costs under Art. 5 cpv. 2 PC in conjunction with Art. 71 LTF. Under Art. 66 cpv. 2 LTF, the Court may waive court costs wholly or partly in the event of withdrawal; such waiver depends on the circumstances of the case.
9C_63/2009 {T 0/2}
Decreto del 24 febbraio 2009
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Parti
F.________,
ricorrente, patrocinato dall'Organizzazione
Cristiano-Sociale Ticinese OCST,
contro
Cassa pensione X._________,
opponente,
Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zurigo.
Oggetto
Previdenza professionale,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 dicembre 2008.
Visto:
il ricorso presentato il 21 gennaio 2009 da F.________ - con il patrocinio dell'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese - contro il giudizio 9 dicembre 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di previdenza professionale,
il decreto 4 febbraio 2009 con cui il Presidente della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha invitato il ricorrente a versare l'anticipo delle spese giudiziarie,
lo scritto 10 febbraio 2009 con cui, tramite il suo patrocinatore, F.________ ha ritirato il ricorso,
considerando:
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF),
che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF),
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali (cfr. decreto 9C_7/2007 del 21 febbraio 2007),
per questi motivi, il Presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 24 febbraio 2009
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti