Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

9C_577/2011Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico20 dic 2011Inadmissible

Sintesi

A and B appealed a judgment of the Ticino Social Insurance Court in a professional pension matter. After the Federal Supreme Court granted them an additional deadline to pay the advance on costs, they failed to do so. Sitting as a single judge under the simplified procedure, the Court therefore declared the appeal inadmissible. It also waived judicial costs.

Regest

Art. 62 cpv. 3 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF; mancato versamento dell’anticipo spese entro il termine suppletorio. Se l’anticipo spese non è versato nel termine impartito con comminatoria, il ricorso è dichiarato inammissibile in procedura semplificata. La comminatoria opera quale presupposto processuale vincolante; l’inadempimento comporta la non entrata nel merito senza esame delle censure di merito. In caso di inammissibilità pronunciata in tale contesto, il Tribunale federale può rinunciare a prelevare spese giudiziarie ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF.

Testo completo

9C_577/2011 {T 0/2}

Sentenza del 20 dicembre 2011
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento

  1. A.________,
  2. B.________,
    ricorrenti,

contro

  1. UBS SA, 8000 Zurigo, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
  2. Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano, Via Bossi 2a, 6901 Lugano,
    opponenti.

Oggetto
Previdenza professionale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 giugno 2011.

Visto:
il ricorso del 9 agosto 2011 (timbro postale) contro il giudizio del 24 giugno 2011 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 28 novembre 2011, con il quale questa Corte ha assegnato ad A.________ e a B.________ un termine suppletorio, scadente il 9 dicembre 2011 per versare l'anticipo spese, avvertendoli che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:
che i ricorrenti non hanno versato l'anticipo spese nel termine suppletorio,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 20 dicembre 2011

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Borella

Il Cancelliere: Grisanti

Parole chiave

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