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9C_568/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance costs
9C_568/2008Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico30 set 2008Inadmissible
The appellant challenged a judgment of the Ticino Social Insurance Court. After the Federal Court granted an additional deadline to pay an advance on costs and warned that non-payment would lead to inadmissibility, the appellant still did not pay within the deadline. The Court therefore issued a simplified decision and declared the appeal inadmissible. Given the circumstances, it waived court costs.
Art. 62 cpv. 3 e art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; mancato pagamento dell’anticipo spese entro il termine suppletorio. Se l’anticipo spese richiesto non è versato entro il termine impartito con comminatoria, il ricorso è dichiarato inammissibile mediante procedura semplificata. La non entrata in materia per questo motivo comporta, di principio, l’applicazione delle spese; tuttavia, in presenza di circostanze particolari, il Tribunale federale può rinunciarvi ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 LTF (consid. implicite).
9C_568/2008 {T 0/2}
Sentenza del 30 settembre 2008
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Parti
S._________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 maggio 2008.
Visto:
il ricorso del 3 luglio 2008 (timbro postale) contro il giudizio 28 maggio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto presidenziale del 3 settembre 2008 con il quale questa Corte ha assegnato al ricorrente un termine suppletorio, scadente il 16 settembre 2008, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 30 settembre 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti