Appeal inadmissible for non-payment of advance costs

9C_525/2008Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico14 nov 2008Inadmissible

Sintesi

The appellant filed a social insurance appeal against a Ticino cantonal judgment. After the Federal Supreme Court ordered an advance on costs and set a supplementary deadline, the postal delivery of that order was deemed effective under Art. 44(2) LTF despite non-collection. Because no advance payment was made, the Court held that it could not enter into the appeal and decided the matter in simplified procedure as manifestly inadmissible. Considering the circumstances, it waived judicial costs.

Regest

Art. 44 cpv. 2, art. 62 cpv. 3, art. 66 cpv. 1 and art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; inadmissibility of an appeal for non-payment of the advance costs. A postal notification requiring the addressee’s signature is deemed effected at the latest on the seventh day after the first unsuccessful delivery attempt. If the advance costs are not paid within the set time limit, the appeal is not entered into. Manifestly inadmissible appeals are decided by the President in simplified procedure; judicial costs may exceptionally be waived in view of the circumstances.

Testo completo

9C_525/2008 {T 0/2}

Sentenza del 14 novembre 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Parti
F._________, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 maggio 2008.

Visto:
il ricorso del 23 giugno 2008 (timbro postale) contro il giudizio 14 maggio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto presidenziale del 9 ottobre 2008 con il quale questa Corte ha assegnato alla ricorrente un termine suppletorio, scadente il 20 ottobre 2008, per versare un anticipo spese, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:
che l'invio postale, spedito quale atto giudiziario, contenente tale decreto non è stato ritirato dall'interessata,
che giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso,
che pertanto il decreto 9 ottobre 2008 va considerato notificato alla ricorrente al più tardi sette giorni dopo la sua consegna alla Posta di Acquarossa,
che non essendo intervenuto pagamento alcuno, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF),
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili,
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, si rinuncia, viste le circostanze, a prelevare spese di giustizia (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 14 novembre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti

Parole chiave

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