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9C_512/2008 ΓÇó Appeal against inadmissibility of AVS recourse dismissed
9C_512/2008Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico19 nov 2008Dismissed
G. appealed to the Federal Tribunal against a judgment of the Federal Administrative Court that had declared inadmissible his challenge to the compensation fund's decision granting him an old-age and survivors' insurance pension. The Federal Tribunal held that the appeal filing was formally sufficient under Art. 42(2) LTF, but the complaint was manifestly unfounded because the appellant failed to prove that he had complied in time with the supplementary deadline to cure the original defect. The appeal was dismissed in summary procedure, and court costs of CHF 500 were charged to him.
Art. 42 cpv. 2 LTF, art. 109 cpv. 2 lett. a LTF; requirements for the admissibility and summary disposal of a Federal Tribunal appeal. A filing is sufficient if it contains conclusions and, at least in substance, reasons addressing the challenged decision. However, where the appellant merely alleges timely compliance with a cure order, the burden remains to substantiate such compliance with suitable evidence; postal receipts that do not establish dispatch within the prescribed time limit and the absence of a copy of the asserted filing do not suffice. A manifestly unfounded appeal may be decided under the simplified procedure without exchange of written submissions.
9C_512/2008 {T 0/2}
Sentenza del 19 novembre 2008
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.
Parti
G.________, Italia,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 7 maggio 2008.
Considerando:
che per decisione del 7 maggio 2008 il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato irricevibile il ricorso 21 gennaio 2008 presentato da G.________ contro la decisione su opposizione del 20 dicembre 2007 con cui la Cassa svizzera di compensazione gli aveva erogato una rendita ordinaria AVS di fr. 675.- con effetto dal 1° aprile 2007,
che il Tribunale amministrativo federale ha infatti ritenuto che lo scritto del 21 gennaio 2008 non conteneva né motivi né conclusioni idonei a costituire un atto ricorsuale, ma si limitava a precisare la data di nascita dei figli dell'assicurato,
che la decisione è stata adottata dopo avere impartito all'interessato un termine supplementare di 10 giorni per rimediare al vizio (v. ordinanza dell'8 febbraio 2008, ritirata dall'assicurato il 13 febbraio 2008),
che la decisione del 7 maggio 2008 evidenzia l'assenza di risposta da parte dell'assicurato,
che facendo per contro valere di avere ottemperato, entro il termine impartito, alla produzione della "documentazione richiesta", G.________ si è aggravato il 24 maggio 2008 (timbro postale) al Tribunale federale, al quale chiede di riesaminare la decisione del Tribunale amministrativo federale,
che seppur molto sommario, l'atto del 24 maggio 2008 soddisfa le condizioni di ricevibilità di un ricorso ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF in quanto contiene conclusioni e motivazioni topiche (DTF 123 V 335),
che tuttavia il gravame si dimostra manifestamente infondato,
che infatti le prove fornite in questa sede a sostegno della sua tesi non possono essergli di alcun aiuto poiché le ricevute postali prodotte non fanno stato di alcun invio entro il 25 febbraio 2008 (data alla quale giungeva a scadenza il termine supplementare impartito con l'ordinanza dell'8 febbraio 2008), né l'assicurato presenta alcuna copia dell'atto che avrebbe dovuto produrre a completamento del ricorso 21 gennaio 2008,
che avverandosi manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF, senza che sia necessario procedere ad uno scambio di allegati scritti,
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 novembre 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti