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9C_501/2007 ΓÇó Non-entry for failure to pay advance costs
9C_501/2007Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico7 nov 2007Inadmissible
B. appealed to the Federal Tribunal against a cantonal judgment denying an invalidity pension. The President of the Second Social Law Division ordered an advance on costs and then granted a supplementary deadline, but the appellant did not pay. The court deemed the notices served after unsuccessful postal delivery attempts and held that, under the Federal Supreme Court Act, it could not enter into the appeal. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure, and no judicial costs were levied.
Art. 62 cpv. 3 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; non-payment of the advance costs after expiry of the supplementary time limit entails non-entry on the appeal. A notice sent by registered judicial mail is deemed served at the latest on the seventh day after the first unsuccessful delivery attempt within the meaning of art. 44 cpv. 2 LTF. Manifestly inadmissible appeals may be decided in simplified procedure by the president. In exceptional circumstances, the court may waive judicial costs under art. 66 cpv. 1 in fine LTF.
9C_501/2007 {T 0/2}
Sentenza del 7 novembre 2007
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, presidente,
cancelliere Grisanti.
Parti
B._________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 giugno 2007.
Considerando:
che il 27 luglio 2007 B._________ è insorto al Tribunale federale contro il giudizio 27 giugno 2007 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino gli ha negato il diritto a una rendita d'invalidità,
che il 4 settembre 2007 il Presidente della II Corte di diritto sociale ha invitato il ricorrente a fornire entro il 18 settembre seguente un anticipo spese di fr. 500.-,
che il 26 settembre 2007 il Presidente della Corte adita ha assegnato al ricorrente un termine suppletorio, scadente l'8 ottobre seguente, ai sensi dell'art. 62 cpv. 3 LTF per il versamento dell'anticipo spese,
che gli invii postali, spediti quali atti giudiziari, contenenti tali decreti non sono stati ritirati dal ricorrente,
che giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso,
che pertanto i decreti del 4 e del 26 settembre 2007, giunti alla Posta di Castione il 5, rispettivamente il 28 settembre 2007, devono essere considerati notificati il 12 settembre, rispettivamente il 5 ottobre 2007,
che non essendo intervenuto pagamento alcuno, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF),
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili,
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, si rinuncia, viste le circostanze, a prelevare spese di giustizia (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 7 novembre 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti