New evidence inadmissible; appeal dismissed after pension transfer executed

9C_487/2008Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico8 gen 2009Dismissed

Sintesi

The pension foundation appealed a Ticino insurance-court judgment ordering transfer of vested benefits in a divorce splitting case. It claimed that the payment order could no longer be executed because the employer had transferred the pension relationship to a successor foundation. The Federal Court held that the new facts and documents were inadmissible because they could have been raised earlier. Nevertheless, it noted that the ordered transfer had already been executed in practice and that the former spouses raised no principled objection. The appeal was formally rejected, but court costs were waived.

Regest

Art. 99 cpv. 1, 105 cpv. 1-2 LTF; admissibility of nova and review of facts in appeal proceedings. Nova and new evidence are admissible only exceptionally where they are triggered by the contested decision; facts and documents that could already have been invoked before the lower court remain inadmissible. The Federal Court is bound by the facts established below unless they are manifestly inaccurate or based on a legal error. Even where the appeal is dismissed, costs may be waived under Art. 66 cpv. 1 LTF in view of the circumstances, notably if the practical object of the dispute has already been achieved.

Testo completo

9C_487/2008 {T 0/2}

Sentenza dell'8 gennaio 2009
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.

Parti
Fondazione istituto collettore LPP, Agenzia regionale della Svizzera italiana, Via Cantonale 18, 6928 Manno,
ricorrente,

contro

G.________, patrocinato dall'avv. Gianluigi Della Santa, 6501 Bellinzona,
C.________, patrocinata dall'avv. Renata Loss Campana, Via Cancelliere Molo 9, 6501 Bellinzona,
Axa-Winterthur, Fondazione previdenza professionale, General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur,
opponenti.

Oggetto
Previdenza professionale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° aprile 2008.

Considerando:
che a seguito della sentenza di divorzio pronunciata il 5 settembre 2007 dalla Pretura di B._________ nei confronti dei coniugi Z.________, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, dovendo statuire sull'importo degli averi previdenziali da dividere, ha tra l'altro fatto ordine alla Fondazione istituto collettore LPP, Agenzia della Svizzera italiana (in seguito: Fondazione), di versare a favore di C.________, su un conto di libero passaggio da aprirsi presso la stessa Fondazione, l'importo di fr. 14'360.50 oltre agli interessi compensativi dal 1° ottobre 2007 (giudizio del 1° aprile 2008, cifra 2 del dispositivo),

che in data 14 aprile 2008 la Fondazione ha comunicato al Tribunale cantonale delle assicurazioni di non poter dare seguito all'ordine di trasferimento degli averi previdenziali perché la ditta T._________, datrice di lavoro di G.________, aveva trasferito con effetto 1° gennaio 2008 gli averi previdenziali alla Winterthur-Columna, fondazione per la previdenza professionale (in seguito: Winterthur-Columna), che aveva ripreso i rapporti di previdenza,

che trattandola come domanda di revisione di una sentenza non ancora cresciuta in giudicato, la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile l'istanza e l'ha trasmessa per competenza al Tribunale federale (pronuncia del 18 aprile 2008),

che, invitata a sanare il proprio atto del 14 aprile 2008, la Fondazione ha completato la propria istanza, l'ha corredata di tre documenti e ha postulato la modifica del dispositivo n. 2 della pronuncia del 1° aprile 2008 nel senso che ha chiesto di impartire l'ordine di trasferimento degli averi previdenziali alla Winterthur-Columna,

che per la Fondazione, l'ordine contenuto nella pronuncia impugnata non avrebbe più potuto essere eseguito in quanto a partire dal 1° gennaio 2008, e quindi anche in data 1° aprile 2008, le sarebbe già subentrata Winterthur-Columna quale nuova parte contrattuale nel rapporto previdenziale,
che a suo discapito la ricorrente osserva che il Tribunale cantonale avrebbe potuto avvedersi di questo fatto se solo avesse chiesto conferma della fattibilità della divisione, così come peraltro la Fondazione l'avrebbe invitato a fare con scritti dell'11 ottobre e del 21 dicembre 2007,
che una tale verifica le avrebbe in particolare evitato di dover chiedere ora la rettifica della pronuncia cantonale,

che un ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF,

che, per contro, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF),

che a sostegno delle sue argomentazioni la Fondazione ha prodotto nuova documentazione,

che per quanto concerne siffatta produzione, va ricordato che secondo l'art. 99 cpv. 1 LTF la possibilità di allegare fatti nuovi e nuovi mezzi di prova è molto ridotta, essendo in particolare ammissibili solo quei fatti e quei mezzi di prova la cui adduzione è determinata dalla decisione dell'autorità inferiore,

che la Fondazione avrebbe però agevolmente potuto invocare i fatti addotti a giustificazione della sua istanza e trasmettere al Tribunale cantonale i documenti prodotti con lo scritto del 1° luglio 2008 già prima della pronuncia del 1° aprile 2008,
che di per sé i fatti nuovi invocati con il ricorso e i nuovi mezzi di prova allegati a dimostrazione di tali fatti sarebbero pertanto da qualificare come inammissibili e non potrebbero giovare alla causa ricorsuale,

che con risposta del 20 agosto 2008 Axa-Winterthur, agente per conto di Winterthur-Columna, ha tuttavia comunicato al Tribunale federale di avere nel frattempo provveduto al versamento della somma disposta con la pronuncia del 1° aprile 2008,

che gli ex coniugi Z._________ hanno preso atto di questo trasferimento e non hanno formulato, in queste condizioni, obiezioni di principio alla richiesta di modifica proposta dalla Fondazione,
che pertanto di fatto il dispositivo n. 2 della contestata pronuncia è già stato modificato per atti concludenti nel senso richiesto dalla ricorrente e il relativo ordine già attuato,
che in tali circostanze, pur dovendo formalmente respingere il ricorso e pur essendo la procedura di per sé onerosa, viste le circostanze, si prescinde dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto nel senso dei considerandi.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 8 gennaio 2009

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti

Parole chiave

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