Lack of guardianship consent renders social-insurance appeal inadmissible

9C_477/2010Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico27 ago 2010Inadmissible

Sintesi

B., under official guardianship, appealed a Ticino social-insurance judgment to the Federal Supreme Court. The president ordered the guardian to submit, by 16 August 2010, the guardianship authority's consent required for the protected person to litigate. No response was filed. The Court held the appeal manifestly inadmissible for lack of the necessary consent and waived judicial costs because of the circumstances.

Regest

Art. 421 no. 8 CC; Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; admissibility of proceedings by a person under guardianship depends on prior consent of the guardianship authority where required. If the ordered consent is not produced within the prescribed time limit, the appeal is manifestly inadmissible. In such a case, the Court may waive judicial costs under Art. 66 cpv. 1 second sentence LTF when the circumstances so justify (consid. 1-2).

Testo completo

9C_477/2010 {T 0/2}

Sentenza del 27 agosto 2010
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
B.________,
sotto la tutela di R.________,
ricorrente,

contro

Società Cooperativa KPT/CPT Cassa malati, Tellstrasse 18, 3014 Berna,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro le malattie,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 maggio 2010.

Visto:
il ricorso 1° giugno 2010 (timbro postale) di B.________, posta sotto la tutela di R.________, tutore ufficiale, contro la pronuncia 4 maggio 2010 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino;
il decreto presidenziale del 4 luglio 2010 con il quale il tutore ufficiale è stato invitato a produrre, entro il 16 agosto 2010, il consenso dell'autorità tutoria per potere l'interessata stare in causa (art. 421 cifra 8 CC), pena l'irricevibilità del ricorso;
la mancata risposta del tutore al decreto presidenziale;

considerando:
che non essendo stato fornito il necessario consenso dell'autorità tutoria nel termine impartito, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente irricevibile ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che, viste le circostanze, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, all'Ufficio federale della sanità pubblica e al tutore ufficiale.

Lucerna, 27 agosto 2010

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti

Parole chiave

social insuranceguardianshipadmissibilityconsentcourt costs