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9C_467/2011 ΓÇó Appeal inadmissible for insufficient reasoning
9C_467/2011Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico18 lug 2011Inadmissible
The appellant challenged a Ticino social insurance judgment concerning old-age and survivors’ insurance, arguing in particular about the pension scale and the crediting of contributions for 1998 and 1999. After being invited to cure formal defects, he filed a supplemental submission. The Federal Supreme Court held that neither the appeal nor the supplement met the reasoning requirements of Art. 42 LTF, because the appellant did not engage with the decisive reasons of the lower court. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings, and no court costs were levied.
Art. 42 cpv. 1-2 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; inadmissibility for insufficient reasoning: the appellant must set out conclusions, reasons and evidence and must engage in a substantiated manner with the decisive considerations of the challenged decision. A merely reiterated criticism or abstract invocation of equal treatment does not suffice. If the appeal manifestly fails to meet these requirements, the Federal Supreme Court may dispose of it in simplified proceedings without entering into the merits; costs may be waived under Art. 66 cpv. 1 LTF in view of the circumstances.
9C_467/2011 {T 0/2}
Sentenza del 18 luglio 2011
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
M.________,
ricorrente,
contro
Cassa federale di compensazione,
Holzikofenweg 36, 3003 Berna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 maggio 2011.
Visto:
il ricorso del 7 giugno 2011 (timbro postale) contro il giudizio del 23 maggio 2011 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
lo scritto del 9 giugno 2011 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
l'atto complementare 14 giugno 2011 di M.________,
considerando:
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata (in concreto: italiana),
che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che il ricorrente ha dato prova di capire la lingua del giudizio impugnato - di redigere la sentenza in italiano, benché il ricorso sia stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente;
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
che la parte ricorrente deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione impugnata che reputa lesivi del diritto,
che nel caso di specie né l'allegato del 7 giugno 2011 né l'atto completivo del 14 giugno 2011 soddisfano manifestamente queste condizioni,
che il ricorrente - che anche in questa sede contesta l'applicazione della scala di rendita 43 anziché di quella 44 e che, invocando il principio della parità di trattamento, pretende di farsi computare, al pari della sua defunta prima moglie, il pagamento completo dei contributi anche per gli anni 1998 e 1999 - non si confronta infatti minimamente con la motivazione della pronuncia impugnata che ha spiegato come, a causa del suo domicilio all'estero, un eventuale pagamento di contributi da parte della defunta moglie non possa essergli di aiuto e non espone dunque le ragioni che farebbero apparire contraria al diritto la decisione dei primi giudici,
che pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 18 luglio 2011
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti