Social insurance appeal inadmissible for non-payment of advance costs

9C_373/2007Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico6 feb 2008Dismissed

Sintesi

A claimant in an invalidity insurance case appealed a Federal Administrative Court judgment to the Federal Supreme Court. After the court denied legal aid and granted an additional deadline to pay the advance on costs, the appellant still did not pay. The single judge therefore applied the simplified procedure and declared the appeal inadmissible. Given the circumstances, the court waived judicial costs.

Regest

Art. 62 cpv. 3 LTF; inadmissibility of an appeal for failure to pay the advance on costs after warning and expiry of a supplementary deadline. Where the appellant does not comply with the order to pay the advance, the Federal Supreme Court may, in simplified procedure under Art. 108 cpv. 1 lett. a and cpv. 2 LTF, decline to enter into the matter. Costs may exceptionally be waived under Art. 66 cpv. 1 LTF if the circumstances so justify.

Testo completo

{T 0/2}
9C_373/2007

Sentenza del 6 febbraio 2008
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.

Parti
A.________, Italia,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Luigi Potenza,
via della Repubblica 23, 73054 Presicce, Italia,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 2 maggio 2007.

Visto:
il ricorso dell'11 giugno 2007 (timbro postale) contro il giudizio 2 maggio 2007 del Tribunale amministrativo federale,
il decreto 13 novembre 2007, con il quale il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per il fatto che il ricorso appariva sprovvisto di possibilità di esito favorevole,
il decreto del 30 novembre 2007, con il quale questa Corte ha assegnato ad A.________ un termine suppletorio, scadente il 7 gennaio 2008, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
Corte III e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 6 febbraio 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Borella Grisanti

Parole chiave

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