Appeal inadmissible for failure to meet formal requirements

9C_32/2011Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico8 mar 2011Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court held that the appellant’s filing against the Ticino social insurance court judgment lacked the mandatory conclusions and did not adequately explain any alleged legal error or manifestly incorrect fact-finding. The appeal therefore failed the minimum formal requirements of Art. 42 LTF and was declared inadmissible in simplified procedure. Given the circumstances, the court waived judicial costs. The decision was issued by the President of the Second Social Law Division.

Regest

Art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; art. 97 cpv. 1 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. b LTF: un ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto se contiene conclusioni e motivazione sufficienti, cioè una censura concisa ma intelligibile contro i considerandi determinanti della decisione impugnata. La parte ricorrente deve indicare in che misura il giudizio precedente violi il diritto e, quando contesta gli accertamenti di fatto, deve confrontarsi specificamente con il requisito dell’inesattezza manifesta o della violazione del diritto. In difetto di tali esigenze minime, il ricorso è dichiarato inammissibile mediante procedura semplificata senza esame nel merito (consid. 1).

Testo completo

9C_32/2011 {T 0/2}

Sentenza dell'8 marzo 2011
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
H.__________,
ricorrente,

contro

Società Cooperativa KPT/CPT Cassa malati, Tellstrasse 18, 3000 Berna 22,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro le malattie,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 dicembre 2010.

Visto:
il ricorso 11 gennaio 2011 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 dicembre 2010,
considerando:
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non contiene alcuna conclusione né spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
che di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile secondo la procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
che, viste le circostanze, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Luzern, 8 marzo 2011

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti

Parole chiave

inadmissibilityformal requirementsappeal reasoningsocial health insurancecourt costs