Appeal inadmissible for non-payment of cost advance

9C_284/2013Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico26 ago 2013Inadmissible

Sintesi

V.________ appealed a judgment of the Ticino social insurance court. The Federal Supreme Court had ordered him to pay an advance on costs by 19 August 2013, warning that failure to pay would make the appeal inadmissible. He did not pay within the extended deadline. In simplified proceedings, the single judge declared the appeal inadmissible and ordered that no court costs be charged.

Regest

Art. 62 cpv. 3 LTF; inadmissibility for failure to pay the cost advance despite warning. Where the appellant does not pay the ordered advance within the supplementary deadline, the appeal is inadmissible in simplified proceedings under Art. 108 cpv. 1 lett. a and cpv. 2 LTF. In such a case, no court costs are levied pursuant to Art. 66 cpv. 1, second sentence, LTF.

Testo completo

9C_284/2013 {T 0/2}

Sentenza del 26 agosto 2013

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
V.________, patrocinato dall'avv. Beni Dalle Fusine,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 marzo 2013.

Visto:

il ricorso del 19 aprile 2013 (timbro postale) contro il giudizio dell'11 marzo 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 5 luglio 2013, con il quale questa Corte ha assegnato a V.________ un termine suppletorio, scadente il 19 agosto 2013 per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:

che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio assegnatogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 26 agosto 2013

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Borella

Il Cancelliere: Grisanti

Parole chiave

social insurancecost advanceinadmissibilitysimplified procedurecourt costs