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9C_278/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance costs
9C_278/2008Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico5 set 2008Inadmissible
The appellant challenged an administrative-law judgment in an AI case before the Federal Tribunal. After being granted an extension to pay a CHF 500 advance on costs and having a request for waiver rejected, he still failed to pay. The Federal Tribunal therefore, in simplified procedure, declared the appeal inadmissible. Given the circumstances, it waived judicial costs.
Art. 62 cpv. 3 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. a LTF: failure to pay the advance on costs within the supplementary deadline entails inadmissibility of the appeal in simplified procedure. The court may refuse a request for waiver of the advance absent special reasons under art. 62 cpv. 1 LTF. Although proceedings are generally subject to costs, judicial costs may exceptionally be waived in light of the circumstances pursuant to art. 66 cpv. 1 in fine LTF (consid. 1).
{T 0/2}
9C_278/2008
Sentenza del 5 settembre 2008
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Parti
C.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Luigi Potenza, via della Repubblica 23, 73054 Presicce, Italia,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 14 febbraio 2008.
Visto:
il ricorso del 27 marzo 2008 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 14 febbraio 2008,
il decreto del 7 maggio 2008, con il quale il Tribunale federale ha assegnato a C.________, patrocinato dall'avv. Luigi Potenza, un termine suppletorio, scadente il 26 maggio 2008, per versare un anticipo spese di fr. 500.- avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
l'atto del 26 giugno 2008, con il quale questa Corte ha respinto, in assenza di un motivo particolare ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 LTF, la domanda dell'interessato di essere esonerato (quantomeno parzialmente) dal pagamento dell'anticipo richiesto e gli ha assegnato un nuovo termine, non prorogabile, di 10 giorni per provvedere al pagamento di detto importo,
considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 5 settembre 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti