Inadmissibility of appeal for insufficient reasoning

9C_251/2014Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico30 apr 2014Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible in summary procedure. The appellant did not engage with the cantonal court's reasons for partial inadmissibility and failed to present a topical legal challenge. The Court also held that the lower court's transmission of the file to the insurer for further examination was not an appealable decision because it had no constitutive legal effect. No court costs were charged.

Regest

Art. 42 LTF, Art. 90 LTF, Art. 82 lit. a LTF; admissibility of an appeal against an inadmissibility judgment and against a mere file transmission. An appeal to the Federal Supreme Court must specifically address the reasoning of the contested decision and show, in a concise manner, how it violates federal law. A submission limited to the merits, when the lower court has declared the case inadmissible, does not satisfy the duty of motivation. A mere transmission of the file to an administrative authority for further examination and possible issuance of an appealable decision lacks constitutive effect and is not a decision capable of appeal. In the absence of topical reasoning, the appeal is inadmissible under the simplified procedure (Art. 108 LTF).

Testo completo

9C_251/2014 {T 0/2}

Sentenza del 30 aprile 2014

II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Kernen, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
A._________,
ricorrente,

contro

Avanex Assicurazioni SA,
Service Center, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro le malattie,

ricorso contro il giudizio del
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
del 4 marzo 2014.

Visto:

il ricorso del 24 marzo 2014 (timbro postale) contro il giudizio del 4 marzo 2014 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,

considerando:

che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata,
che di conseguenza, benché il ricorso sia stato (legittimamente) formulato in tedesco, si giustifica di redigere la sentenza in italiano, anche perché la ricorrente, domiciliata in Ticino, ha dato prova di capirne la lingua,
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335; 118 Ib 134),
che inoltre nella procedura di ricorso al Tribunale federale sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali le competenti autorità (amministrative e di ricorso) si sono precedentemente determinate (cfr. DTF 125 V 413 consid. 1b e 2a pag. 414),
che la ricorrente non si confronta minimamente con i motivi che hanno indotto l'istanza precedente a ritenere almeno in parte inammissibile - per l'incompetenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni a esaminare le critiche rivolte alle cure dispensate presso i nosocomi dell'ente ospedaliero cantonale, rispettivamente per l'assenza, in quel momento, di una decisione formale (su opposizione) in merito agli altri temi - il suo gravame,
che l'insorgente neppure cerca di spiegare in quale misura il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o risulterebbe da un accertamento arbitrario dei fatti (cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62) per avere escluso una denegata o ritardata giustizia da parte dell'assicuratore opponente in relazione al tema (conoscitivo) del pagamento dei premi e dell'inizio della copertura assicurativa,
che in mancanza di una argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio impugnato, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
che per il resto il giudice di prime cure ha trasmesso gli atti di causa all'assicuratore opponente per verificare questi e altri aspetti e per evaderli se del caso con una decisione impugnabile,
che la trasmissione della causa all'amministrazione non esplica alcun effetto formatore nei confronti della ricorrente né accerta l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di un obbligo ai sensi dell'art. 5 PA,
che pertanto detta trasmissione non riveste valore di decisione impugnabile ai sensi dell'art. 90 LTF in relazione con l'art. 82 lett. a LTF, per cui nemmeno contro questo punto il ricorso si rivelerebbe ammissibile (cfr. sentenza 9C_336/2011 del 20 luglio 2011 con riferimenti),
che il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato totalmente irricevibile secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 30 aprile 2014

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kernen

Il Cancelliere: Grisanti

Parole chiave

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