Late advance payment led to non-entry on appeal

9C_147/2010Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico26 apr 2010Inadmissible

Sintesi

The appellant lodged a social insurance appeal against a Ticino judgment, but failed to pay the court advance within the supplementary deadline set by the Federal Supreme Court. The later payment on 14 April 2010 was too late. The court also held that any implied request for reinstatement failed because no statutory ground under Art. 50 LTF was invoked, and that an indigent party should instead timely seek legal aid under Art. 64 LTF. The appeal was declared inadmissible in simplified procedure, and no court costs were imposed.

Regest

Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; non-payment of the advance on costs within the supplementary deadline leads to non-entry on the appeal. A later payment does not cure the default. A reinstatement request is admissible only if a statutory ground under Art. 50 LTF is substantiated. Where indigence is alleged, timely legal aid under Art. 64 cpv. 1 LTF is the proper remedy. In such cases, proceedings may be disposed of summarily, and judicial costs may be waived under Art. 66 cpv. 1 second sentence LTF.

Testo completo

{T 0/2}
9C_147/2010

Sentenza del 26 aprile 2010
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento
D.________, Italia,
patrocinata dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione malattia, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro le malattie,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 gennaio 2010.

Visto:
il ricorso 12 febbraio 2010 (timbro postale) contro il giudizio 13 gennaio 2010 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 16 marzo 2010 con il quale questa Corte ha assegnato a D.________ un termine suppletorio, scadente il 12 aprile 2010, per versare un anticipo spese, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
lo scritto 14 aprile 2010 della patrocinatrice annunciante l'avvenuto pagamento, il giorno stesso, dell'anticipo richiesto e l'impossibilità per la ricorrente di provvedervi prima perché, sprovvista di altre entrate e di sostanza, avrebbe dovuto attendere il versamento dello stipendio intervenuto solo il giorno precedente,

considerando:
che giusta l'art. 62 cpv. 3 LTF, il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo delle spese giudiziarie,
che se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio,
che se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso,
che nel caso di specie anche il termine suppletorio è scaduto infruttuoso, il versamento dell'anticipo richiesto essendo intervenuto solo il 14 aprile 2010,
che per il resto, anche volendo interpretare la comunicazione 14 aprile 2010 come implicita richiesta di restituzione del termine, la domanda non potrebbe trovare accoglimento perché non fa valere un motivo di restituzione previsto per legge (art. 50 LTF),
che se non riteneva di potere effettuare a tempo il versamento per mancanza di mezzi, la ricorrente avrebbe infatti potuto domandare, entro i termini (v. ad esempio sentenza del Tribunale federale H 255/98 del 18 febbraio 1999 con riferimenti), la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita (art. 64 cpv. 1 LTF),

che statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 26 aprile 2010

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti

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