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9C_1090/2009 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance costs
9C_1090/2009Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico16 apr 2010Inadmissible
S.________ appealed a judgment of the Federal Administrative Court in an disability insurance matter. The Federal Supreme Court had granted an additional period to pay an advance on costs and warned that the appeal would be inadmissible if payment was not made. As the appellant failed to pay within the extended deadline, the Court, acting in summary procedure, declared the appeal inadmissible and ordered that no judicial costs be charged.
Art. 62 cpv. 3, Art. 66 cpv. 1 LTF; failure to pay the requested advance on costs within the fixed supplementary deadline after due warning entails inadmissibility of the appeal. The court may dispose of the matter in summary procedure under Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Where the appeal is not entered upon for this reason, judicial costs may exceptionally be waived under Art. 66 cpv. 1, second sentence, LTF (consid. 1).
9C_1090/2009 {T 0/2}
Sentenza del 16 aprile 2010
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
S.________, Italia, patrocinato
dall'avv. Paolo Pagano, Italia,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 4 novembre 2009.
Visto:
il ricorso del 15 dicembre 2009 (timbro postale) contro il giudizio 4 novembre 2009 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
il decreto del 9 marzo 2010, con il quale questa Corte ha assegnato a S.________ un termine suppletorio, scadente il 26 marzo 2010, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 16 aprile 2010
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti