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9C_1006/2008 ΓÇó Appeal struck out after withdrawal; costs charged to appellant
9C_1006/2008Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico2 feb 2009Withdrawn
The appellant withdrew his appeal against the judgment of the arbitral tribunal in health insurance matters dated 22 October 2008. The Federal Supreme Court therefore struck the case from the docket. It also ordered court costs of CHF 300 to be borne by the appellant. The order was communicated to the parties, the arbitral tribunal, and the Federal Office of Public Health.
Art. 32 cpv. 2 e 71 LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PCF; ritiro del ricorso: in caso di rinuncia all'impugnazione, il Tribunale federale radiа la causa dai ruoli senza entrare nel merito. Le spese giudiziarie seguono di regola la parte che ritira il gravame; possono essere poste a suo carico anche se il procedimento si chiude senza decisione sul merito (consid. 1-2).
9C_1006/2008 {T 0/2}
Decreto del 2 febbraio 2009
II Corte di diritto sociale
Besetzung
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Scartazzini.
Parteien
I._________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Rossano Bervini, Via S. Damiano 9, 6850 Mendrisio,
contro
Gegenstand
Assicurazione contro le malattie,
ricorso contro il giudizio del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 22 ottobre 2008.
Ritenuto:
la lettera del 23 dicembre 2008, con la quale I._________ ha dichiarato ritirare il ricorso del 4 dicembre 2008 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 22 ottobre 2008,
Considerato:
che il ricorso deve essere radiato dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PCF,
che in virtù dell'art. 66 cpv. 1 e 3 LTF le spese giudiziarie sono da porre a carico del ricorrente,
Per questi motivi, il giudice unico decide:
1.
La causa è radiata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Il presente decreto è comunicato alle parti, al Tribunale arbitrale in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Luzern, 2 febbraio 2009
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Scartazzini