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8D_10/2013 ΓÇó Subsidiary constitutional complaint inadmissible; file transmitted to cantonal appeal court
8D_10/2013Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico17 gen 2014Inadmissible
An employee of Ospedale X. was formally reprimanded by Servizio Y. and warned that he could be dismissed if misconduct repeated. He filed a subsidiary constitutional complaint directly to the Federal Supreme Court seeking annulment of the reprimand, or at least the dismissal warning. The Court held that the challenged act was not a decision of a cantonal superior court, so the remedy was inadmissible. It nevertheless transmitted the file to the Ticino Court of Appeal because the cantonal regulation excluding an appeal against reprimands appeared, prima facie, problematic under the constitutional guarantee of judicial review.
Art. 113 LTF, Art. 86 cpv. 2 LTF, Art. 29a Cost., Art. 110 LTF; admissibility of the subsidiary constitutional complaint and requirement of a cantonal superior court. The subsidiary constitutional complaint lies only against decisions of a cantonal final judicial authority when no ordinary appeal is available. An internal administrative decision of a public employer does not satisfy Art. 86 cpv. 2 LTF. If the applicable cantonal or institutional regulation appears, prima facie, to exclude judicial review contrary to the guarantee of access to a judge, the federal court may transmit the matter to the competent cantonal supreme judicial authority for examination of appealability and further handling (consid. 3-4).
{T 0/2}
8D_10/2013
Sentenza del 17 gennaio 2014
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Ursprung, Maillard,
cancelliere Schäuble.
Partecipanti al procedimento
M.________,
patrocinato dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
ricorrente,
contro
Ospedale X.________,
opponente.
Oggetto
Diritto della funzione pubblica,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la decisione dell'Ospedale X.________ del 6 novembre 2013.
Con decisione del 6 novembre 2013 il Servizio Y.________ dell'Ospedale X.________ ha ammonito formalmente il proprio dipendente M.________ comminando di licenziarlo nel caso dovessero ripetersi situazioni o comportamenti non in linea con quanto richiesto dalla sua funzione.
Avverso questa decisione M.________, patrocinato dall'avv. dott. Carlo Postizzi, ha presentato un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale al quale, protestate spese e ripetibili, chiede di annullarla integralmente, mentre in via subordinata ne postula l'annullamento quanto alla comminatoria di licenziamento.
Non sono state chieste osservazioni.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
2.1. Giusta l'art. 113 LTF, esso giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli articoli 72-89, le disposizioni del capitolo 3 concernenti le autorità cantonali inferiori (art. 75 e 86) applicandosi per analogia (art. 114 LTF).
2.2. Secondo l'art. 86 cpv. 1 LTF, il ricorso (in materia di diritto pubblico) è ammissibile contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale (lett. a), del Tribunale penale federale (lett. b), dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (lett. c) e delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale (lett. d). Per il secondo capoverso di tale disposto, i Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
2.3. Secondo la giurisprudenza, si intende quale tribunale superiore ai sensi dell'art. 86 cpv. 2 LTF un'autorità giudiziaria cantonale le cui decisioni non siano suscettibili di un ricorso ordinario a livello cantonale e che non dipenda sotto l'aspetto gerarchico da un'altra autorità giudiziaria cantonale (DTF 135 II 94 consid. 4.1 pag. 97; 134 I 125 consid. 3.5 pag. 134 con riferimenti).
Oggetto di esame da parte di questo Tribunale è, in concreto, la decisione del Servizio Y.________ dell'Ospedale X.________, che manifestamente non costituisce un tribunale cantonale superiore, come invece richiesto dall'art. 86 cpv. 2 LTF. Il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile, le spese giudiziarie, ridotte, essendo poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
4.1. Occorre però anche soggiungere che il Regolamento organico per il personale occupato presso gli Istituti dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) del Cantone Ticino non prevede la possibilità di ricorrere contro le decisioni di ammonimento emesse nei confronti di un dipendente dalla Direzione dell'Istituto per infrazione agli obblighi di servizio (art. 20 cpv. 2 in relazione con l'art. 19 del regolamento medesimo).
4.2. Ora, alla luce di un primo esame, questo disposto regolamentare sembra contrastare con la garanzia della via giudiziaria sancita dagli art. 29a Cost. e 110 LTF. Si impone quindi di trasmettere gli atti al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale suprema autorità giudiziaria cantonale (art. 42 segg. della legge cantonale sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 [LOG; RL/TI 3.1.1.1]), affinché chiarisca questo aspetto e si pronunci, se del caso, sul tema dell'impugnabi-lità della decisione amministrativa in lite (cfr. a tal proposito le sentenze 8C_217/2011 del 1° luglio 2011, in SJ 2012 I pag. 53, 8C_639/2009 del 9 ottobre 2009, in SJ 2010 I pag. 122, e in particolare P.1636/1983 del 22 dicembre 1983 consid. 1, in Zbl 85/1984 pag. 308).
Il ricorso è inammissibile.
Gli atti sono trasmessi per (eventuale) trattazione al Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alle parti.
Lucerna, 17 gennaio 2014
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Schäuble