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8C_866/2008 ΓÇó Inadmissibility of appeal against remand decision
8C_866/2008Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico4 dic 2008Dismissed
The Ticino Labour Section challenged a cantonal remand judgment ordering further investigations in a dispute over reduced-work unemployment benefits. The Federal Supreme Court held the appeal inadmissible because the decision was an incidental ruling under Art. 93 LTF and the appellant failed to show irreparable harm or the conditions for immediate final decision. The Court further found that, in any event, the statutory admissibility requirements were not met. No judicial costs were charged.
Art. 93 LTF; admissibility of an appeal against a remand decision: a cantonale remand judgment ordering further evidentiary proceedings and a new decision is, as a rule, an incidental decision. It is admissible only if the appellant substantiates either irreparable prejudice or the conditions for immediate final disposal under Art. 93(1)(b) LTF. A mere prolongation of proceedings does not constitute irreparable harm; such harm exists for the administration only where the remand contains binding instructions that significantly constrain its decision-making latitude. If the appellant fails to address these requirements in its reasoning, the appeal is inadmissible under Art. 42(2) and may be dealt with summarily under Art. 108(1)(b) LTF.
8C_866/2008 {T 0/2}
Sentenza del 4 dicembre 2008
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.
Parti
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
ricorrente,
contro
M.________,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 settembre 2008.
Considerando:
che con decisione su opposizione del 12 giugno 2008, la Sezione del lavoro del Cantone Ticino si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto a favore della ditta M.________ di Losone,
che mediante pronuncia del 24 settembre 2008 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto il ricorso presentato dalla ditta M.________ e rinviato gli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti,
che in data 20 ottobre 2008 la Sezione del lavoro ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico a questa Corte, chiedendo di annullare il giudizio cantonale,
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 134 IV 36 consid. 1 pag. 37; 133 I 185 consid. 2 pag. 188; 133 II 249 consid. 1.1 pag. 251),
che il giudizio di rinvio impugnato configura una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481),
che l'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b),
che l'amministrazione ricorrente non spiega minimamente in quale misura si realizzerebbe una di queste due condizioni di ammissibilità,
che in tali condizioni l'atto ricorsuale difetta della necessaria motivazione giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF e già solo per questo motivo dev'essere dichiarato inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
che ad ogni modo le due condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 LTF non sono comunque soddisfatte,
che in particolare una decisione di rinvio, per complemento istruttorio e nuova decisione, non causa di regola un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF poiché determina unicamente una dilazione della procedura quale potrebbe del resto ugualmente provocare l'impugnazione autonoma di una decisione incidentale (DTF 133 V 477 consid. 5.2.1 e 5.2.2 pagg. 483 e 484; cfr. pure sentenza 9C_218/2007 del 19 novembre 2007 consid. 1.4; Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, no. 8 all'art. 93),
che un giudizio cantonale di rinvio per complemento istruttorio e nuova decisione è atto a causare un danno irreparabile all'amministrazione soltanto se contiene delle istruzioni sul modo in cui questa dovrà statuire su determinati aspetti del rapporto giuridico litigioso e se restringe significativamente la sua latitudine di giudizio, impedendole di scostarvisi (DTF 133 V 477 consid. 5.2.2 pag. 483), ciò che non si verifica in concreto,
che neppure si realizzano i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF (v. sentenza citata 9C_218/2007 con riferimenti e sentenza 9C_586/2007 del 12 ottobre 2007),
che la Sezione ricorrente, pur soccombendo, è dispensata dal versamento delle spese giudiziarie (DTF 133 V 640),
che per questi motivi, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 e 2 LTF,
il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.
Lucerna, 4 dicembre 2008
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Frésard Schäuble