Appeal inadmissible for non-payment of advance on costs

8C_801/2012Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico21 nov 2012Inadmissible

Sintesi

The appellant filed an appeal against the Ticino Insurance Court judgment of 8 August 2012. By order of 31 October 2012, the Federal Supreme Court granted a supplementary deadline to pay the advance on costs and warned that failure to pay would render the appeal inadmissible. As the appellant did not pay within the deadline, the single judge dismissed the case in summary procedure as inadmissible. No judicial costs were levied.

Regest

Art. 62 cpv. 3 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF; failure to pay the advance on costs within the supplementary deadline leads to inadmissibility of the appeal. The Federal Supreme Court may decide in simplified procedure when the inadmissibility is manifest. Under Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, judicial costs may be waived.

Testo completo

8C_801/2012 {T 0/2}

Sentenza del 21 novembre 2012
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudice federale Leuzinger, in qualità di giudice unica,
cancelliere Schäuble.

Partecipanti al procedimento
G.________,
ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
opponente.

Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (AINF),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 agosto 2012.

Visto:
il ricorso del 3 ottobre 2012 (timbro postale) contro il giudizio dell'8 agosto 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 31 ottobre 2012, con il quale questa Corte ha assegnato a G.________ un termine suppletorio, scadente il 12 novembre 2012 per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, la Giudice unica:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 21 novembre 2012

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Giudice unica Il Cancelliere:

Leuzinger Schäuble

Parole chiave

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