Invalidity pension denied for full work capacity in adapted work

8C_593/2010Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico17 dic 2010Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

An Italian insured person who had worked in Switzerland for decades sought a Swiss invalidity pension after returning to Italy. The AI office rejected two pension applications, and the Federal Administrative Court upheld the refusal, relying on AI medical reports finding 70% incapacity in the former job but 100% capacity in adapted light work. The Federal Supreme Court held that the lower court's factual findings were not arbitrary and that the record required no additional medical evidence. As the invalidity degree remained insufficient, the appeal was dismissed and costs were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 16 LPGA, Art. 28 cpv. 1 LAI; invalidity pension and review of medical assessment. The Federal Supreme Court will not depart from factual findings on work capacity unless they are manifestly inaccurate or based on a legal error (Art. 105 cpv. 1-2 LTF). Medical reports of the AI administration may be relied upon if they are complete, internally consistent and based on the full objective record; contrary external reports do not prevail automatically. Under the duty to mitigate damage, the insured must exploit remaining earning capacity in reasonable adapted work. If such adapted work is fully feasible and no pension-relevant invalidity degree results, the pension claim fails.

Testo completo

8C_593/2010 {T 0/2}

Sentenza del 17 dicembre 2010
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Leuzinger, Frésard,
cancelliere Schäuble.

Partecipanti al procedimento
A.________, Italia, patrocinato dall'avv. Enrico Bortone, Italia,
ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 26 maggio 2010.

Fatti:

A.
A.________, cittadino italiano, residente in Italia, nato nel 1951, ha lavorato in Svizzera come operaio di fabbrica dal 1969 al 2005 solvendo regolari contributi all'AVS/AI. Rientrato in Italia, l'assicurato non ha più svolto attività lavorativa.

Statuendo su una prima domanda intesa al conseguimento di una rendita svizzera dell'AI, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha con decisione 13 settembre 2007 denegato il diritto a prestazioni per il motivo che il richiedente, affetto in particolare da disturbi dorsali e da ipertensione arteriosa, non presentava un'invalidità di grado pensionabile.

Per decisione del 26 febbraio 2009, dopo che l'interessato era stato ritenuto pienamente abile al lavoro in attività leggere, confacenti al suo stato di salute, l'UAI ha respinto anche una seconda domanda di prestazioni, sempre per difetto d'invalidità di grado pensionabile.

B.
Patrocinato dall'avv. Enrico Bortone, A.________ si è aggravato al Tribunale amministrativo federale, il quale per pronuncia del 26 maggio 2010 ha respinto il gravame.

C.
Sempre patrocinato dall'avv. Bortone, l'assicurato ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, al quale in sostanza chiede il riconoscimento di una rendita AI.

Mentre l'UAI ha concluso alla reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato.

Diritto:

1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per il resto, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria competente ha già esposto le norme disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - per principio applicabile al caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli Stati contraenti a definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a una persona assicurata il diritto a una rendita dell'AI.

Così dopo aver esposto i concetti d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA), al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i primi giudici, rammentati i limiti temporali - compresi tra il 13 settembre 2007 e il 26 febbraio 2009 - del potere cognitivo del giudice nel caso di specie, hanno precisato i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 LAI), il metodo ordinario di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), nonché i compiti del medico e il valore probatorio attribuito a questi referti nell'ambito dell'accertamento dell'invalidità (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353).

A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28).

3.
Nella misura in cui contesta la valutazione dell'incapacità lavorativa operata dai primi giudici, i quali, facendo uso del potere di apprezzamento delle prove loro riconosciuto, hanno fondato il proprio giudizio sul parere del servizio medico dell'UAI (vale a dire sui rapporti del 24 novembre 2008 e del 20 febbraio 2009 del dott. M.________ e del 3 giugno 2009 del dott. L.________; sui compiti e il valore probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico dell'AI cfr. art. 49 OAI nonché DTF 135 V 254 consid. 3.3 e 3.4 pag. 257 segg. e SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]) accertando, per la professione abituale di operaio di fabbrica, un'incapacità lavorativa del 70% a partire dal mese di luglio 2006 e in attività sostitutive confacenti al suo stato di salute una abilità del 100%, l'insorgente censura un giudizio su una questione di fatto che, in quanto tale, vincola per principio questo tribunale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398 seg.).

Orbene, questa conclusione, e in particolare quella in merito alla totale capacità lavorativa in attività adeguate, non lede nessuna norma di diritto federale, né risulta da un accertamento manifestamente errato o incompleto dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove. Senza arbitrio (sul concetto di arbitrio nel presente contesto cfr. SVR 2008 IV n. 60 pag. 195 consid. 6.2.2 [9C_337/2007]), i primi giudici hanno esposto perché l'amministrazione poteva fondarsi validamente sulle conclusioni del dott. M.________, confermate successivamente anche dall'altro consulente dell'UAI, dott. L.________. A tal proposito, il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto infatti che non vi era motivo di scostarsi dalle valutazioni dei consulenti sanitari dell'UAI in merito all'abilità lavorativa in attività confacenti, dato che nei loro rapporti hanno tenuto conto di tutta la documentazione oggettiva agli atti, ivi compresa quella esibita nella procedura di ricorso. In particolare la precedente istanza ha spiegato perché le conclusioni dei dottori M.________ e L.________ riguardo alla piena capacità lavorativa in attività leggere non erano suscettibili di essere poste in dubbio dalle contrarie valutazioni espresse nella perizia medica particolareggiata del 17 giugno 2008 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di C.________, attestanti un tasso d'invalidità generale del 60%.

Il ricorrente lamenta invero una insufficiente valutazione medico-legale. La censura è infondata. La valutazione dei primi giudici regge alle critiche ricorsuali. La situazione medica risulta chiara e, contrariamente a quanto ritiene l'insorgente, non necessita di accertamenti completivi, l'incarto contenendo già le indicazioni necessarie ai fini decisionali (DTF 122 V 157 consid. 1d pag. 162).

Ne discende che la decisione dei primi giudici di considerare l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100% in attività adeguate, rispettose delle limitazioni indicate dai medici dell'UAI, può essere tutelata.

Tenuto conto delle indicazioni mediche, il Tribunale amministrativo federale poteva quindi, a giusta ragione, in maniera sostenibile e non arbitraria, ritenere che A.________ in attività di sostituzione confacenti al suo stato di salute non presenta(va) un grado sufficiente a fondare il diritto ad una rendita dell'AI svizzera.

4.
Per il resto, i redditi di riferimento per il calcolo dell'invalidità, determinati in conformità agli atti e alla giurisprudenza, non sono contestati. Ne segue che il ricorso dev'essere respinto siccome infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 17 dicembre 2010

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble

Parole chiave

invalidity pensionwork capacitymedical evidenceadapted workburden to mitigate lossincome comparisonsocial insurance

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the insured met the requirements for a Swiss invalidity pension

Decisione estratta

No pension entitlement arose because the insured retained full capacity for suitable light work and the resulting degree of invalidity was insufficient.

Motivazione estratta

The Federal Supreme Court upheld the lower court's reliance on the AI medical advisers. Their reports were comprehensive, consistent, and not undermined by the contrary Italian medical report; no arbitrary fact-finding or need for further evidence was shown.

Questione giuridica chiave

Whether the lower court erred in its assessment of work incapacity and evidentiary value of medical reports

Decisione estratta

The challenged assessment was supportable and not arbitrary; the factual findings bound the Federal Supreme Court.

Motivazione estratta

The medical situation was clear, the AI doctors considered all objective evidence, and the record contained sufficient information to decide without further expert measures.

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