Delay of pledge sale denied for lack of prior payment

7B.250/2001Tribunale federale / II divisione penale6 nov 2001Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed a debtor’s appeal against a Ticino supervisory decision confirming a pledge sale of his Lugano property. The debtor argued that the auction should have been postponed under Art. 123 SchKG because he had announced a CHF 300,000 payment and thereby made probable that he could satisfy the debt by instalments. The Court held that, on the day of the sale, postponement is only possible if the first instalment and the costs caused by the preparatory measures and the postponement are paid to the debt enforcement office in advance. As no payment had been made to the office before the auction, the request failed.

Massima Omnilex

Art. 123 SchKG i.V.m. Art. 143a und 156 SchKG; postponement of realization on the day of the sale requires not only prima facie proof of the debtor’s ability to pay by instalments and an undertaking to pay regular instalments, but also immediate payment to the debt enforcement office of the first instalment and the costs caused by the preparatory measures and the postponement (consid. 4). A mere promise or subsequent payment to the debtor’s counsel does not satisfy these cumulative conditions. In the absence of one essential statutory prerequisite, refusal of postponement is lawful; the appeal is manifestly unfounded (consid. 4-5).

Testo completo

[AZA 0/2]

7B.250/2001

CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI


6 novembre 2001

Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, presidente,
Escher e Meyer.
Cancelliere: Piatti.

__________
Visto il ricorso del 29 ottobre 2001 presentato dal dott.
R.________, Lugano, contro la sentenza emanata il 15 ottobre 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone il ricorrente a M.________, Como (I), patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, studio legale Galfetti-Fontana-Ferrari-Ferrari, Chiasso, a P.________, Ruvigliana, e all'Ufficio di esecuzione di Lugano in materia di incanto;
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.- Nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno promossa da M.________ nei confronti di R.________, il 26 settembre 2001 ha avuto luogo l'incanto previsto per le ore 15:00 della particella n. XXX RFD di Lugano, di proprietà dell'escusso. La stessa è stata aggiudicata a P.________ per fr. 970'000.--. Il medesimo giorno, poco prima dell'asta, il debitore aveva invano chiesto all' Ufficio un differimento della realizzazione annunciando il versamento entro le 15:00 di fr. 300'000.--. Tale importo è giunto sul conto del legale dell'escusso il 2 ottobre 2001.

2.- Il 15 ottobre 2001 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato dall'escusso e tendente all'annullamento dell'incanto per violazione dell'art. 123 LEF.

3.- Con ricorso 29 ottobre 2001 R.________ domanda al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare sia la decisione dell'autorità di vigilanza che il predetto incanto e di rinviare l'incarto all'Ufficio, affinché questo proceda a un differimento della realizzazione conformemente all'art. 123 LEF. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata viola la predetta norma, poiché essa richiede al debitore di unicamente rendere verosimile e non di provare un'intervenuta capacità di pagamento.
Egli, preludendo il versamento il medesimo giorno dell'incanto di un rilevante importo, ha reso verosimile la sua ritrovata capacità finanziaria, motivo per cui la richiesta di differire la realizzazione doveva essere accolta.
Ritenuto inoltre che l'immobile aggiudicato costituisce l'abitazione coniugale del debitore, la ponderazione degli interessi in gioco sarebbe dovuta avvenire in suo favore.
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.

4.- Giusta l'art. 123 cpv. 1 LEF - a cui rinviano gli art. 143a e 156 LEF - se il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e regolari acconti all'Ufficio di esecuzione, l'Ufficiale, dopo il pagamento della prima rata, può differire la realizzazione di dodici mesi al massimo. L'art. 32 cpv. 1 RFF (applicabile per analogia alla procedura di esecuzione in via di realizzazione del pegno in virtù dell'art. 102 RFF) precisa che, dopo la pubblicazione del bando, la vendita potrà unicamente essere differita se il debitore versa immediatamente all'Ufficio, oltre all'acconto stabilito, le spese occasionate dalle misure preparatorie e dal rinvio dell'incanto.

In concreto il ricorrente misconosce che, il giorno stesso della realizzazione, un differimento può unicamente avvenire dopo il pagamento della prima rata nonché delle spese causate dagli atti preparatori e dal rimando dell' asta. Ora, né dai vincolanti accertamenti dell'autorità di vigilanza (combinati art. 81 e 63 cpv. 2 OG) né dal gravame emerge che il debitore abbia effettuato un qualsiasi pagamento all'Ufficio prima della realizzazione. Anzi, dalla sentenza impugnata risulta che il preannunciato importo di fr. 300'000.-- è stato accreditato su un conto dell'allora patrocinatore dell'escusso - e non dell'Ufficio - quasi una settimana dopo l'aggiudicazione. In queste circostanze non essendosi avverato uno dei presupposti essenziali previsti dalla legge per poter ordinare un differimento della realizzazione (DTF 121 III 197 consid. 3), il ricorso si rivela manifestamente infondato e come tale dev'essere respinto.

5.- Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo, in quanto non già priva di oggetto in virtù dell'art. 66 cpv. 1 RFF, è divenuta caduca. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).

Per questi motivi

la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

pronuncia :

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Comunicazione alle parti, risp. al patrocinatore del creditore, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
    Losanna, 6 novembre 2001 VIZ

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
La Presidente,

Il Cancelliere,

Parole chiave

debt enforcementpledge realizationauctionpostponementinstalment paymentprima facie proofsuspensive effectcourt fees

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the auction had to be postponed under Art. 123 SchKG because the debtor allegedly made probable renewed ability to pay.

Decisione estratta

A postponement on the day of the sale requires prior payment of the first instalment and the preparatory/postponement costs to the office; mere announcement of a later payment is insufficient.

Motivazione estratta

The binding findings showed that no payment had been made to the debt enforcement office before the sale. The promised CHF 300,000 was credited only later to the debtor’s lawyer’s account, not to the office. Therefore an essential statutory condition for postponement was missing.

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