progetti
6S.296/2005 ΓÇó Inadmissibility of cassation appeal against refusal to revoke expulsion
6S.296/2005Tribunale federale / Divisione penale1 dic 2005Dismissed
A convicted person sought revocation or conditional suspension of a 5-year expulsion order imposed in a final cantonal criminal judgment. The President of the Cantonal Criminal Court rejected the request, and the appellant filed a cassation appeal to the Federal Supreme Court. The court held that the challenged decree was not itself a criminal judgment and that the final expulsion order could no longer be altered through this route. The appeal was therefore inadmissible. Legal aid was refused because the appeal had no chance of success, and reduced court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.
Art. 268 PP; admissibility of cassation appeal against a cantonal decree refusing revocation or suspension of a final expulsion order. A decree that merely refuses to revisit a penalty accessory imposed by a final criminal judgment is not a criminal judgment subject to cassation. Once final, an expulsion order cannot be modified by execution proceedings; alteration is only possible within the narrowly defined framework of Art. 55 cpv. 2 CP, where applicable, or by pardon/revision. A cantonal rule conferring competence on a court president cannot be construed contrary to federal law so as to allow substantive modification of a final expulsion. Legal aid is denied where the appeal is manifestly devoid of prospects, and costs follow the outcome, subject to reduction for financial hardship.
{T 0/2}
6S.296/2005 /biz
Seduta del 1° dicembre 2005
Corte di cassazione penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen, Zünd,
cancelliere Garré.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3,
6501 Bellinzona.
Oggetto
Espulsione,
ricorso per cassazione contro il decreto del 30 giugno 2005 della presidente del Tribunale penale del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con sentenza 8 giugno 2004 la Corte delle assise correzionali di Lugano condannava A.________ ad una pena di 12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché all'espulsione dal territorio svizzero per 5 anni, siccome riconosciuto colpevole di ripetuta infrazione alla LStup e infrazione alla legge federale sulle armi e le munizioni. Tale condanna è stata confermata con sentenza 28 novembre 2004 della Corte di cassazione e revisione penale del Cantone Ticino (CCRP) ed è poi cresciuta in giudicato.
B.
Per decreto 30 giugno 2005 la presidente del Tribunale penale del Cantone Ticino respingeva l'istanza del condannato, tendente ad ottenere la revoca, subordinatamente la sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per 5 anni irrogata in esito alla suddetta procedura penale.
C.
A.________ insorge contro il decreto presidenziale 30 giugno 2005 mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi esperiti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 266 consid. 2, 153 consid. 1; 131 II 352 consid. 1; 129 II 453 consid. 2 e rispettivi rinvii).
2.
Le decisioni in materia penale che possono essere oggetto di ricorso per cassazione al Tribunale federale sono elencate all'art. 268 PP.
2.1 L'oggetto impugnato non è una sentenza penale ai sensi dell'art. 268 n. 1 PP, visto che la pena accessoria in questione non è stata inflitta con il decreto in narrativa ma in esito alla precedente procedura penale, sfociata nella suddetta sentenza cresciuta in giudicato della CCRP. Tale condanna non è più sindacabile se non in una procedura di revisione giusta l'art. 397 CP comunque non esperita (v. DTF 107 IV 133 consid. 1a). Da questo profilo il ricorso per cassazione è dunque inammissibile.
2.2 Il decreto impugnato non è nemmeno una decisione in materia di esecuzione della pena che il diritto federale affida al giudice (v. DTF 106 IV 183 consid. 2; Gilbert Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berna 2004, pag. 4), dato che, contrariamente a quanto implicitamente presupposto sia dal ricorrente che dall'autorità cantonale, una volta cresciuta in giudicato, la pena accessoria dell'espulsione non può più essere modificata, se non nell'ipotesi prevista all'art. 55 cpv. 2 CP, qui pacificamente esclusa, o mediante grazia giusta gli art. 394 e segg. CP (DTF 122 IV 56 consid. 2; 104 Ib 275 consid. 1a; Béatrice Keller, Commentario basilese, n. 58 ad art. 55 CP; René Ernst, Die Landesverweisung gemäss Artikel 55 des Strafgesetzbuches, tesi Basilea 1998, pag. 115 e seg.). In altri termini la competenza di cui il presidente del Tribunale cantonale è investito in base all'art. 347 lett. e CPP/TI può riferirsi solo al caso di una liberazione condizionale giusta l'art. 55 cpv. 2 CP, ciò che presuppone la previa pronuncia di una pena detentiva senza condizionale, come ad esempio nella sentenza A.731/1984 del 7 gennaio 1985 (massima pubblicata in Rep 1985 pag. 273). Qualsiasi altra ipotesi interpretativa di tale norma cantonale va esclusa perché in urto con il diritto federale.
2.3 Da quanto sopra discende che il ricorso per cassazione è inammissibile perché il decreto impugnato non costituisce sentenza ai sensi dell'art. 268 n. 1 PP, mentre le restanti costellazioni di cui alle cifre 2 e 3 di questa stessa disposizione vanno in casu scartate a priori.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria è da respingere poiché il ricorso appariva sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 PP). Le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 2 PP). Della situazione finanziaria del ricorrente si tiene però conto fissando una tassa di giustizia ridotta (art. 153a cpv. 1 PP).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso per cassazione è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla presidente del Tribunale penale del Cantone Ticino.
Losanna, 1° dicembre 2005
In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: