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6S.17/2004 /viz
Sentenza del 22 luglio 2004
Corte di cassazione penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen, Ramelli, giudice supplente,
cancelliere Garré.
Parti
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
ricorrente,
E.________,
patrocinata dall'avv. Ulderico Provini,
parte civile,
contro
A.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Stefano Will,
Oggetto
Promovimento della prostituzione
(art. 195 cpv. 2, 3 e 4 CP),
ricorso per cassazione contro la sentenza
del 26 novembre 2003 della Corte di cassazione
e di revisione penale del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Tra il 2 aprile 1998 ed il 22 novembre 2000 nelle camere poste sopra il bar X.________ di Chiasso hanno soggiornato non meno di 66 cittadine straniere, per complessivi 3'500 pernottamenti. Il bar era di fatto gestito da A.________. Le ospiti pagavano per vitto e alloggio fr. 65.-- al giorno, poi aumentati a fr. 90.--. Nelle camere esse praticavano la prostituzione con clienti contattati nel bar sottostante.
B.
Il 22 novembre 2000 A.________ veniva arrestato per ordine del Ministero pubblico del Cantone Ticino ed il 13 giugno 2001 veniva posto in stato d'accusa per promovimento della prostituzione (segnatamente a danno delle cittadine lettoni B.________, C.________, D.________ e E.________), truffa, falsità in documenti e infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri (LDDS; RS 142.20).
C.
Con sentenza del 20 agosto 2001 il presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio proscioglieva A.________ dall'accusa di promovimento della prostituzione, truffa e falsità in documenti, dichiarandolo però colpevole di infrazione alla LDDS per avere favorito, dando alloggio, il soggiorno in Svizzera di B.________ tra il novembre del 1999 e il novembre del 2000, eccedendo di una trentina di giorni il limite consentito di sei mesi annui. Per questo reato A.________ veniva condannato a 20 giorni di detenzione da espiare. Non veniva invece revocata la sospensione condizionale a un'espulsione che il condannato si era visto infliggere il 10 novembre 1995 dalla Corte delle assise criminali di Lugano. Il periodo di prova veniva tuttavia prolungato di un anno. Il tribunale non dava infine luogo alle pretese di parte civile sollevate da E.________.
D.
Il 26 novembre 2003 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva nella misura della sua ammissibilità il ricorso per cassazione presentato dal Procuratore pubblico e dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione inoltrato da E.________, confermando così la sentenza di prima istanza.
E.
Il Procuratore pubblico insorge davanti al Tribunale federale con tempestivo ricorso per cassazione contro la decisione dell'ultima istanza cantonale, domandando l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio del procedimento all'autorità cantonale per un nuovo giudizio.
F.
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni al ricorso. Il resistente domanda che il ricorso venga respinto nella misura della sua ammissibilità, chiedendo implicitamente di venire ammesso all'assistenza giudiziaria. La parte civile E.________ aderisce alle motivazioni del ricorso, senza aggiungere proprie osservazioni, limitandosi a chiedere l'accoglimento del ricorso.
Diritto:
1.
1.1 Il ricorso per cassazione può essere proposto unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Incombe al ricorrente di esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate e in che cosa consiste la violazione (art. 273 cpv. 1 lett. b seconda frase PP). La Corte di cassazione penale del Tribunale federale è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis cpv. 1 seconda frase PP). Essa deve pertanto fondare il proprio giudizio sui fatti accertati dall'ultima istanza cantonale oppure dall'autorità inferiore, ma solo nella misura in cui quest'ultimi siano ripresi perlomeno implicitamente nella decisione impugnata (DTF 129 IV 246 consid. 1). Il ricorrente non deve criticare accertamenti di fatto né proporre eccezioni ed impugnazioni nuove (art. 273 cpv. 1 lett. b ultima frase PP).
Qualora una censura sia stata dichiarata inammissibile dall'autorità cantonale, essa non può essere riproposta nell'ambito di un ricorso per cassazione, a causa del mancato previo esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali (art. 268 n. 1 PP; DTF 123 IV 42 consid. 2a).
1.2 Il ricorrente ribadisce anzitutto l'assoluta credibilità delle testimonianze rese da B.________, C.________, D.________ e E.________, riconfermando le censure di arbitrarietà già sollevate nel pregresso ricorso alla CCRP (ricorso pag. 3 e seg.). Si tratta di considerazioni relative agli accertamenti di fatto, come tali inammissibili in ambito di ricorso per cassazione al Tribunale federale. Su questo punto il gravame è dunque irricevibile, come già correttamente osservato da parte del resistente (risposta pag. 3), tanto più che parte di tali censure sono già state dichiarate inammissibili dall'autorità cantonale per cui non sono più riproponibili in questa sede.
2.
2.1 Nel ricorso viene fatta valere una violazione dell'art. 195 CP. A mente dell'accusa la condotta di A.________ adempie i requisiti oggettivi e soggettivi della fattispecie di promovimento della prostituzione nelle forme specifiche previste ai cpv. 2, 3 e 4 di tale articolo.
2.2 La fattispecie di promovimento della prostituzione giusta l'art. 195 CP può configurarsi sotto quattro forme esplicitamente elencate nella legge. Si rende colpevole di questo reato chiunque:
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e la causa viene rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
2.
Non si riscuotono spese.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria del resistente è accolta. La cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Stefano Will l'importo di fr. 2'000.-- a titolo di onorario per la sede federale.
4.
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 luglio 2004
In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: