{T 0/2}
6P.82/2004
6S.228/2004 /biz
Sentenza del 3 novembre 2004
Corte di cassazione penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Zünd,
cancelliere Garré.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Broggini,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
Corte di cassazione e di revisione penale,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
6P.82/2004
art. 9 Cost. e art. 32 cpv. 1 Cost. (procedura penale; arbitrio, presunzione d'innocenza),
6S.228/2004
commisurazione della pena (infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti, ripetuto riciclaggio di denaro in parte aggravato, ripetuta organizzazione criminale),
ricorso di diritto pubblico (6P.82/2004) e ricorso per cassazione (6S.228/2004) contro la sentenza del
19 aprile 2004 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 16 giugno 2003 la Corte delle assise criminali in Lugano dichiarava A.________ autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121), ripetuto riciclaggio di denaro (in parte aggravato) e ripetuta organizzazione criminale, per cui, tenuto conto di una lieve scemata responsabilità, lo condannava a 14 anni di reclusione e a una multa di fr. 50'000.--, computato il carcere preventivo sofferto, interdicendogli inoltre l'esercizio dell'avvocatura per un periodo di 5 anni, disponendo un trattamento ambulatoriale ex art. 43 CP e ordinando infine numerose confische tra cui quella del denaro contante, per un ammontare totale di fr. 11'949'160.--, sequestrato dalle autorità in occasione di una delle perquisizioni del suo studio effettuate nell'agosto 2000.
Gli accertamenti di fatto ritenuti a fondamento di tale sentenza sono i seguenti:
C.
Con tempestivi ricorsi di diritto pubblico e per cassazione il condannato insorge dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza della CCRP, chiedendone l'annullamento. Nel quadro del ricorso di diritto pubblico postula inoltre la sua immediata scarcerazione a titolo supercautelare.
D.
La CCRP ha rinunciato a presentare osservazioni, mentre il Procuratore Generale, con risposte del 12 luglio 2004, da un lato domanda la reiezione del ricorso di diritto pubblico e della relativa domanda di immediata scarcerazione, e dall'altra contesta la ricevibilità del ricorso per cassazione, subordinatamente la sua fondatezza, domandandone a sua volta la reiezione.
E.
Il 22 luglio 2004 il giudice presidente della Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha respinto la domanda supercautelare di scarcerazione.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi esperiti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 249 consid. 2; 129 I 337 consid. 1; 129 II 453 consid. 2 e rispettivi rinvii).
1.2 Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5 PP, conviene esaminare in primo luogo il ricorso di diritto pubblico e ribadire che con quest'ultimo possono essere censurati in particolare la violazione dei diritti costituzionali quali la garanzia contro l'arbitrio negli accertamenti dei fatti e la presunzione di innocenza, mentre la lesione del diritto federale va fatta valere con ricorso per cassazione (art. 269 PP).
5.2.2 Non sono destinate a miglior sorte nemmeno le censure contenute a pag. 8 e seg. del gravame, riguardanti in particolare l'avvio della preparazione del traffico di cocaina in questione. A mente del ricorrente le discussioni ed i preparativi in merito erano già in corso nell'aprile 1993, mentre l'autorità cantonale li ha arbitrariamente situati nell'agosto 1993. Tale affermazione è in palese contrasto con quanto dichiarato sia da C.________ che da P.________, ovvero che l'organizzazione dell'ultimo carico verso l'Italia (quello cioè che finì sequestrato a Borgaro Torinese) venne decisa alla festa di matrimonio della figlia di B.________ e di G.________, avvenuta nel periodo agosto-settembre 1993 (v. incarto cantonale 17, n. 5.2 pag. 13 e doc. dib. 12, pag. 6; sentenza impugnata, pag. 23; sentenza di primo grado, pag. 159). Lo stesso N.________, del resto, interrogato nell'aprile 1994 nell'ambito del procedimento Cartagine, aveva dichiarato all'autorità giudiziaria italiana come l'organizzazione di una nuova importazione di cocaina era iniziata dopo il sequestro in Brasile del penultimo carico, ovvero dopo il 2 luglio 1993 (v. incarto cantonale 72, pag. 396). Di fronte a questo insieme univoco di indizi è comprensibile, e comunque resiste alla censura di arbitrio, il fatto che i giudici cantonali abbiano privilegiato questa tesi, rispetto a quella che in un altro passo del verbale di C.________ sembrerebbe filtrare, laddove egli afferma di non avere partecipato ai lavori di imballaggio della cocaina giunta a Genova dal Venezuela il 17 marzo 1993, perché doveva interessarsi di organizzare il carico successivo (verbale 20 maggio 1999, incarto cantonale 17, n. 5.2 pag. 12). E non sono nemmeno di particolare momento i passi della sentenza Cartagine di primo grado citati dal ricorrente, riferiti come sono a semplici discussioni, avvenute fra B.________, E.________, N.________ e M.________ in occasione dell'incontro a Caracas all'inizio di aprile 1993, in cui è stata ventilata la possibilità di far partire i carichi direttamente dalla Colombia o comunque di effettuare carichi ancora più sostanziosi (incarto cantonale 76, pag. 1038 e 1171), senza però che si possa già parlare di atti preparatori in vista del susseguente narcotraffico. Piuttosto a quel momento si trattava ancora di vaghi progetti e speculazioni, stadio che non comporterebbe nemmeno l'esistenza di preparativi ai sensi dell'art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup (v. a questo proposito DTF 117 IV 309 consid. 1a; 112 IV 106 consid. 3, 106 IV 74 consid. 3b; nonché la sentenza del 6 agosto 2003 in merito alla causa 6S.50/2003, consid. 12.3).
5.2.3 Da ultimo per quanto riguarda la contraddizione ravvisata nel fatto che i rapporti finanziari fra N.________ e B.________ si sarebbero inspiegabilmente capovolti nel giro di poco tempo, passando da una posizione creditoria di B.________ nell'aprile 1993 ad una posizione debitoria nei mesi di agosto-settembre dello stesso anno, va rilevato come i giudici cantonali di prima istanza non hanno approfondito la questione, per cui la critica non sarebbe priva di una certa pertinenza. Sennonché la censura non è stata sollevata nel previo ricorso per cassazione cantonale, dove anzi la questione viene implicitamente data come acquisita prendendola poi come spunto per formulare critiche di tutt'altro tipo (v. ricorso alla CCRP, pag. 13 e segg.). Proposta per la prima volta in questa sede, essa risulta dunque inammissibile per mancato esaurimento delle istanze di ricorso cantonali (art. 86 cpv. 1 OG; DTF 126 I 257 consid. 1a; 119 Ia 421 consid. 2b). Essa si riferisce per altro ad un aspetto tutto sommato marginale dell'intera ricostruzione dei fatti, eventualmente sollevabile nel contesto di un appello, ma insufficiente a mettere in discussione, dal limitato profilo delle censure ricevibili in sede di ricorso di diritto pubblico, il solido castello probatorio su cui i giudici cantonali hanno altrimenti fondato la propria ricostruzione degli elementi oggettivi della fattispecie. L'ipotesi formulata dalla difesa secondo la quale "per forza di cose N.________ e/o M.________ devono avere fatto pervenire a B.________ ingenti somme di denaro dopo l'incontro dell'aprile 1993 a Caracas e prima delle discussioni finali sul traffico di 5 t " (ricorso pag. 11) non trova del resto riscontro in nessun atto processuale, per cui è una pura speculazione teorica. Di una personale posizione debitoria di N.________ nei confronti di B.________ nel mese di aprile 1993 non c'è inoltre nessuna traccia nella sentenza di primo grado, visto che è M.________ ad avere consegnato 300'000 USD a B.________ e non certo N.________ (sentenza di primo grado, pag. 158). Anzi dalla sentenza 3 aprile 1998 della Corte di Assise di Torino emerge piuttosto che B.________ ha voluto la presenza di N.________ a tale incontro "per sua sicurezza" (incarto cantonale 76, pag. 1038), ma non perché N.________ in persona gli dovesse dei soldi. Inammissibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso cantonali, la censura sarebbe quindi infondata anche nel merito.
5.2.4 Da tutto ciò discende che su questo punto l'impugnativa va respinta nella limitata misura della sua ammissibilità.
5.3 A mente del ricorrente la ricostruzione cronologica dei fatti operata dai giudici cantonali, fin qui esaminata dal profilo del divieto dell'arbitrio, viola anche il principio "in dubio pro reo" (ricorso pag. 9 e segg.).
Sennonché, anche da quest'altro profilo, le censure sollevate nel gravame si rivelano in gran parte appellatorie e come tali irricevibili. I giudici cantonali hanno accertato i fatti relativi agli elementi oggettivi della fattispecie rispettando la presunzione d'innocenza ed il principio "in dubio pro reo", sia nella valutazione delle prove che nella ripartizione dell'onere probatorio. La tesi difensiva più volte ribadita nel gravame, secondo la quale l'importo necessario per finanziare il narcotraffico sarebbe stato ricevuto da C.________ ben prima che il ricorrente entrasse in contatto con B.________, è destinata a sgretolarsi di fronte al solido concatenamento di indizi raccolto dalla pubblica accusa e attentamente vagliato sia dai primi giudici che dalla CCRP. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame la deposizione di C.________ non è stata né disattesa né stravolta. L'autorità cantonale l'ha piuttosto integrata con tutta una serie di riscontri e argomentazioni che resistono a qualsiasi censura di rango costituzionale, ed ai quali in questa sede non si può far altro che rimandare (v. sentenza di primo grado, pag. 155 e segg.; sentenza impugnata, pag. 18 e segg.).
Non è infine di alcuna inferenza sulla questione in esame il fatto, sollevato nel gravame, che B.________ disponesse di un'organizzazione completa per quanto riguarda i suoi traffici di cocaina e beneficiasse della struttura finanziaria messa in piedi da M.________. Non si comprende infatti come questo argomento possa scalfire la tesi accusatoria, fatta propria dai giudici cantonali. Che M.________ fosse "in grado di fornire a B.________ qualsiasi valuta e a maggior ragione franchi svizzeri" (ricorso pag. 9) non è da escludere, anche visti gli enormi flussi finanziari accertati dall'autorità giudiziaria italiana (v. incarto cantonale 76, pag. 1184 e segg.), ma ciò non toglie che la ricostruzione cronologica dei fatti operata in sede cantonale sia rispettosa del principio "in dubio pro reo", visto che per invalsa giurisprudenza del Tribunale federale, semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti a far ritenere disattesa la massima in questione (DTF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c pag. 37). La sentenza DTF 122 IV 211, invocata dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi difensive, nulla toglie all'incensurabile fondatezza delle considerazioni dei giudici cantonali. In tale sentenza infatti il Tribunale federale ha certamente stabilito che occorre differenziare con chiarezza tra il reato di riciclaggio e il reato di finanziamento di un traffico di stupefacenti, ma non ha fatto riferimento in modo specifico al rigore richiesto in materia d'indizi per sostanziare un collegamento tra i soldi riciclati e in seguito riutilizzati in un ulteriore traffico di stupefacenti. E non è nemmeno necessario richiamare la questione sollevata di transenna e lasciata indecisa nella sentenza non pubblicata 6S.131/2002 del 25 settembre 2002, anch'essa citata nel gravame, in merito al fatto che, dati i problemi di prova che sorgono in simili casi, un'alta verosimiglianza potrebbe essere sufficiente. Nel caso specifico le autorità cantonali hanno infatti ritenuto, senza prestare il fianco a critiche di rango costituzionale, "non solo altamente verosimile, bensì praticamente certo il collegamento (in ragione di fr. 5'000'000.-- quantomeno) tra i soldi riciclati da A.________ e il loro riutilizzo da parte di B.________ per finanziare un nuovo narcotraffico" (sentenza di primo grado, pag. 160).
5.4 Riassumendo, su questo punto il ricorso va respinto nella limitata misura della sua ammissibilità.
5.5 Contestati sono anche gli accertamenti relativi all'elemento soggettivo della fattispecie.
5.5.1 A questo proposito il ricorrente parte giustamente dal presupposto che quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta come eventualità, è una questione di fatto, per cui le conclusioni in merito possono essere esaminate dal Tribunale federale solo dal profilo del diritto costituzionale, mentre non potrebbero essere oggetto di ricorso per cassazione (DTF 128 I 177 consid. 2.2; 119 IV 1 consid. 5a pag. 3 e rinvii). Egli esordisce dunque con argomentazioni relative all'arbitrio nell'accertamento dei fatti. Sennonché la CCRP ha già rilevato, a fronte degli argomenti contenuti nel pregresso ricorso per cassazione cantonale, come le censure sollevate in merito dall'insorgente si fondino su una personale valutazione delle risultanze istruttorie, inidonea a sostanziare critiche di arbitrio (sentenza impugnata, pag. 26). Al proposito, in questa sede spettava quindi al ricorrente spiegare come e perché l'ultima istanza cantonale ha negato a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte dell'istanza inferiore. Non basta però riproporre in quanto tali gli argomenti già addotti in sede di ricorso per cassazione cantonale, ma occorre confrontarsi anche con le motivazioni dell'ultima istanza cantonale, in caso contrario non sono adempiuti i requisiti di motivazione per un ricorso di diritto pubblico (DTF 125 I 492 consid. 1 a/cc pag. 495).
5.5.2 Il ricorrente denuncia come del tutto insostenibile l'accertamento dei giudici cantonali secondo il quale gli sarebbe imputabile un dolo eventuale, avendo egli dovuto essere consapevole della possibilità che l'importo di fr. 5'000'000.-- da lui riciclato sarebbe poi stato reinvestito in un futuro traffico di stupefacenti (ricorso pag. 12 e segg.). Egli tuttavia non entra nel merito delle motivazioni dell'ultima istanza cantonale, ma si limita a riaffermare le critiche già espresse nel previo ricorso, già giudicate appellatorie e quindi irricevibili dalla CCRP. Nello svolgimento delle proprie argomentazioni, il ricorrente ripropone sostanzialmente la propria versione dei fatti, contrapponendola a quella ritenuta dalle autorità cantonali. Per fare ciò elenca nuovamente i passaggi della sentenza di primo grado, che egli ritiene arbitrari, mentre per quanto riguarda le motivazioni della CCRP egli si limita a richiamare le pagine della sentenza impugnata in cui sono state avallate le considerazioni della Corte di merito, senza confrontarsi in alcun modo con le motivazioni dell'ultima istanza cantonale. Si tratta di un modo di argomentare che non adempie i requisiti di motivazione per un ricorso di diritto pubblico. La CCRP ha peraltro rettamente considerato come non si possa assolutamente considerare arbitraria la conclusione dei primi giudici, secondo cui il ricorrente non poteva ignorare l'eventualità concreta e probabile - vista la sua conoscenza di B.________ e del fatto che egli era un boss internazionale del traffico di droga, succeduto al clan della famiglia O.________ -, che il denaro fosse reinvestito proprio nel traffico di droga. È sì vero che il ricorrente non ha concorso materialmente a pianificare la spedizione delle 5,4 t di cocaina, questo tuttavia non toglie che conoscendo B.________ e le sue attività criminali, non poteva seriamente credere che il denaro riciclato potesse servire ad altri scopi se non al traffico di droga. Tanto meno se si considera che il ricorrente era stato inserito nel giro da TT.________, anch'egli a lui noto per essere un trafficante di cocaina (v. sentenza impugnata, pag. 28).Scopo del riciclaggio non è del resto necessariamente, come invece erroneamente ipotizzato nel gravame a pag. 14, quello di reinserire denaro di provenienza illecita nel circuito legale, ma in primis quello di celare all'autorità inquirente valori patrimoniali di provenienza criminale, occultando o confondendo le tracce finanziarie di precedenti reati e creando eventualmente basi più solide per la perpetuazione dell'attività criminosa (v. ad es. Andreas Donatsch/ Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, 3a ed., Zurigo 2004, pag. 394). Non fa quindi differenza se i valori patrimoniali oggetto di riciclaggio servano o meno alla commissione di nuovi crimini (DTF 119 IV 242 consid. 1b). Questo non significa però, come sostenuto nel gravame, che i giudici cantonali abbiano stravolto la giurisprudenza del Tribunale federale, permettendo "di ritenere il reato di cui all'art. 19 n. 1 cpv. 7 LStup a carico di qualsiasi persona che ricicla una determinata somma di soldi, e che la restituisce al narcotrafficante" (ricorso pag. 14). Essi hanno invece ben distinto le due fattispecie dimostrando, sulla base di accertamenti resistenti alla censura di arbitrio, come il ricorrente ha assunto un ruolo che va ben oltre quello di un mero riciclatore di denaro, contribuendo in maniera decisiva, mediante i propri fattivi servigi finanziari e la propria intermediazione, alla concretizzazione del traffico di cocaina in questione.
5.5.3 Ineccepibile dal profilo della censura di arbitrio, l'accertamento dei giudici cantonali regge senz'altro anche in ordine alla presunzione d'innocenza. In questo senso i giudici cantonali hanno correttamente escluso che al ricorrente possa essere imputata una semplice negligenza e non una consapevolezza cosciente. Come giustamente sottolineato nella sentenza impugnata gli indizi che B.________ riutilizzasse il denaro riciclato in nuovi traffici di droga "erano a dir poco allarmanti":
"Il flusso di denaro oggetto di ripetuto riciclaggio era tale che, attuato per un importante narcotrafficante dedito al commercio internazionale di cocaina come attività principale (ciò che il ricorrente sapeva), non poteva semplicemente lasciar credere nel generico reimpiego dei fondi in operazioni lecite. E se si pensa che il ricorrente ha agito proprio per il capofila di un'organizzazione criminale, mal si comprende come egli potesse confidare in investimenti leciti" (sentenza impugnata, pag. 31 e seg.).
Questa conclusione della CCRP si basa su di una valutazione globale e oggettiva degli accertamenti disponibili. Nel complesso essa ha congruamente dimostrato, senza lasciare spazio a rilevanti e insopprimibili dubbi, che il ricorrente non poteva disconoscere che la somma di fr. 5'000'000.--, da lui personalmente consegnata all'emissario di B.________ D.________, fosse destinata a venire reinvestita in un nuovo traffico di droga.
5.6 In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso di diritto pubblico deve essere respinto nella limitata misura della sua ammissibilità.
6.2 Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 63 CP. Trattandosi di una norma di diritto federale, il ricorso sarebbe di massima ammissibile. Sennonché la CCRP su questo punto non è entrata nel merito del previo ricorso, considerandosi inabilitata "a sindacare la commisurazione della pena, come tale non contestata né nel memoriale scritto, né nel corso dell'odierno dibattimento" (sentenza impugnata, pag. 35). Il ricorrente a questo proposito si è limitato a definire "alquanto sorprendente" la decisione della CCRP, concludendo tuttavia che nell'ambito del presente gravame occorra riferirsi per quanto attiene alla violazione dell'art. 63 CP alle considerazioni riportate nella sentenza di prima istanza (ricorso pag. 2). A torto. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, qualora una censura sia stata dichiarata inammissibile dall'autorità cantonale, essa non può essere riproposta nell'ambito di un ricorso per cassazione, a causa del mancato previo esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali (art. 268 n. 1 PP; DTF 123 IV 42 consid. 2a). Di conseguenza, dato che le carenze formali eccepite dalla CCRP sono di esclusiva pertinenza della procedura cantonale e sono inoltre pregiudiziali all'applicazione delle norme federali, in particolare dell'art. 63 CP, su cui è altrimenti fondato il gravame, il Tribunale federale non può entrare nel merito delle censure in esso contenute. Per questi motivi il ricorso risulta inammissibile e va disatteso.
7. Sulle spese
In base all'art. 156 cpv. 1 OG (ricorso di diritto pubblico) e all'art. 278 cpv. 1 PP (ricorso per cassazione) le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso di diritto pubblico è respinto.
2.
Il ricorso per cassazione è inammissibile.
3.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché al Ministero pubblico della Confederazione.
Losanna, 3 novembre 2004
In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: