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6B_59/2012 ΓÇó Inadmissible criminal appeal for non-payment of cost advance
6B_59/2012Tribunale federale / Divisione penale29 mar 2012Inadmissible
The appellant challenged a Ticino appellate judgment affirming his conviction for a traffic offence and a CHF 300 fine. The Federal Court ordered a CHF 2,000 cost advance, granted a supplementary deadline after the first one expired, and warned that failure to pay would make the appeal inadmissible. As the advance was still unpaid and uncredited, the court held that it could not enter into the merits. The appeal was declared inadmissible in simplified proceedings, and court costs of CHF 800 were charged to the appellant.
Art. 48 cpv. 4, 62 cpv. 3 and 108 LTF; non-payment of the cost advance and inadmissibility of the appeal. Where the appellant fails to pay the ordered advance within the set time limit, including any supplementary deadline granted with an express warning, the Federal Court is precluded from entering into the merits and may declare the appeal manifestly inadmissible by simplified procedure. Court costs are borne by the unsuccessful party under Art. 66 cpv. 1 LTF.
{T 0/2}
6B_59/2012
Sentenza del 29 marzo 2012
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola e
dall'avv. Valentina Vigezzi Colombo,
ricorrente,
contro
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
opponente.
Oggetto
Multa (infrazione alle norme della circolazione stradale); arbitrio, diritto di essere sentito, ecc.,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 5 dicembre 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 25 gennaio 2012 A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza emanata il 5 dicembre 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, con cui è stato respinto il suo appello contro la decisione della Pretura penale che lo ha riconosciuto autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale e condannato alla multa di fr. 300.--;
che con decreto del 26 gennaio 2012 il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'000.-- entro il 16 febbraio 2012;
che, scaduto infruttuoso il termine assegnato, con ulteriore decreto del 22 febbraio 2012 al ricorrente ne è stato fissato uno suppletorio, scadente il 14 marzo 2012, con l'avvertenza che in caso di mancato tempestivo pagamento il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile;
che il 23 marzo 2012 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato né pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che pertanto il gravame, siccome manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 29 marzo 2012
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Schneider
La Cancelliera: Ortolano Ribordy