Case struck off after withdrawal of appeal

6B_526/2007Tribunale federale / Divisione penale15 ott 2007Dismissed

Sintesi

The appellant withdrew his criminal law appeal by registered letter on 9 October 2007. The President of the Criminal Law Division of the Federal Court therefore struck the case from the docket and, exercising the discretion granted by the Federal Courts Act, decided that no judicial costs would be charged. The decree was communicated to the appellant, the legal office of the Ticino road traffic section, and the President of the criminal court.

Regest

Art. 32 cpv. 1 e 2 LTF; stralcio dal ruolo dopo ritiro del ricorso; in caso di desistenza il giudice dell'istruzione o il presidente statuisce quale giudice unico sullo stralcio e può decidere sulle spese. LTF art. 66 cpv. 2 consente di rinunciare totalmente o parzialmente all'emolumento giudiziario. Where an appeal is withdrawn, the Federal Court removes the case from the docket; the allocation of costs follows the discretionary rule applicable to withdrawal and may be waived entirely if the circumstances so justify.

Testo completo

{T 0/2}
6B_526/2007 /biz

Decreto del 15 ottobre 2007
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Schneider, Presidente,
cancelliera Ortolano

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico,
6528 Camorino.

Oggetto
Infrazione alla legge sulla circolazione stradale,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 6 agosto 2007 dal Presidente della Pretura penale
del Cantone Ticino.

Il Presidente della Corte di diritto penale, considerato:
che con lettera raccomandata del 9 ottobre 2007 il ricorrente ritirava il gravame;
che il Presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;

decreta:
1.
La causa 6B_526/2007 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione e al Presidente della Pretura penale.
Losanna, 15 ottobre 2007
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La cancelliera:

Parole chiave

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