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6B_494/2013 ΓÇó Appeal struck off after withdrawal
6B_494/2013Tribunale federale / Divisione penale15 gen 2014Withdrawn
A criminal appeal against a cantonal inadmissibility decision concerning a no-prosecution order was withdrawn after the parties reached an extrajudicial settlement. The Federal Supreme Court, acting through a single judge, struck the case from the docket. In view of the procedural work already done and because the appellant ultimately caused unnecessary proceedings, the court charged CHF 500 in court costs to the appellant. The parties waived any compensation, so no party indemnity was awarded.
Art. 32 cpv. 1 e 2 LTF; ritiro del ricorso e stralcio dal ruolo; ripetibili e spese. - Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico sullo stralcio delle cause ritirate. Il ritiro del ricorso pone fine al procedimento senza esame del merito. Le spese giudiziarie possono essere poste a carico del ricorrente che ha inutilmente occasionato il procedimento, tenuto conto dell'attività già svolta prima del motivo di stralcio (art. 66 cpv. 3 LTF). Le ripetibili non sono dovute se le parti vi rinunciano espressamente, rispettato l'accordo intervenuto tra loro (consid. pertinente).
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6B_494/2013
Decreto del 15 gennaio 2014
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinato dall'avv. Roberta Piffaretti,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.A.________,
patrocinato dall'avv. Roberto Valsangiacomo,
opponenti.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere, capacità processuale, ritiro del ricorso (art. 32 cpv. 2 LTF),
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 16 aprile 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
che con ricorso in materia penale al Tribunale federale A.A.________ ha impugnato la sentenza emanata il 16 aprile 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto contro il non luogo a procedere decretato dal Procuratore pubblico nei confronti del querelato B.A.________;
che, dopo lo scambio degli scritti, con lettera datata 23 dicembre 2013 A.A.________ ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso, essendo giunto a una soluzione extragiudiziale con il querelato fratello;
che, invitati a riferire se l'accordo trovato comprendesse la sorte delle ripetibili della sede federale, A.A.________ e B.A.________ hanno comunicato rinunciare all'attribuzione di ripetibili, sopportando ognuno i propri costi di patrocinio;
che il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie e le ripetibili (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
che le spese giudiziarie, per l'impegno già profuso in questa sede prima dell'insorgere del motivo di stralcio e comunque ridotte, sono addossate al ricorrente, parte che per finire le ha occasionate inutilmente (art. 66 cpv. 3 LTF);
che non si accordano ripetibili, conformemente all'accordo concluso tra le parti;
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 gennaio 2014
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Eusebio
La Cancelliera: Ortolano Ribordy