Federal appeal inadmissible for lack of reasoning

6B_394/2010Tribunale federale / Divisione penale8 giu 2010Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ challenged a Ticino prosecutor's non-prosecution order and the cantonal appeal court's refusal to enter into his late motion to prosecute. The Federal Supreme Court held that the complaint was inadmissible insofar as it targeted the prosecutor's order and a non-decision letter, and that the challenge to the cantonal judgment was insufficiently reasoned. The court therefore dealt with the case under summary procedure, rejected the request for legal aid because the appeal had no prospect of success, and imposed CHF 800 in court costs on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 80 cpv. 1, 42 cpv. 2, 64 cpv. 1, 66 cpv. 1 e 108 LTF; ammissibilità e motivazione del ricorso in materia penale. Il ricorso al Tribunale federale è ricevibile soltanto contro decisioni di un'autorità cantonale di ultima istanza; non sono impugnabili semplici atti interlocutori privi di contenuto decisionale. Il gravame deve confrontarsi con i considerandi dell'atto impugnato e indicare, in modo almeno sommario, in che misura esso violi il diritto federale; in difetto, il ricorso è manifestamente inammissibile e può essere evaso in procedura semplificata. L'assistenza giudiziaria presuppone conclusioni non sin dall'inizio prive di probabilità di successo; la soccombenza comporta la tassa di giustizia.

Testo completo

{T 0/2}
6B_394/2010

Sentenza dell'8 giugno 2010
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Favre, Presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,

ricorso in materia penale contro la decisione emanata
il 27 aprile 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
A seguito delle richieste di apertura di un procedimento penale formulate da A.________, il 26 marzo 2010 il Procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere per assenza di nuovi elementi ai sensi dell'art. 187 del codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 del Cantone Ticino (CPP/TI; RL 3.3.3.1).

Il 27 aprile 2010, l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ contro la decisione del Procuratore pubblico è stata dichiarata irricevibile dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) in quanto tardiva.

2.
Con uno scritto redatto in tedesco A.________ inoltra un ricorso al Tribunale federale contro le decisioni del Procuratore pubblico e della CRP e chiede che venga ordinato alle autorità penali cantonali di aprire e condurre a termine una procedura penale e domanda che non venga prelevata alcuna tassa di giustizia.

Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

3.
Secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, di regola il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua della decisione impugnata, in casu l'italiano. Non vi sono ragioni di scostarsi da questa regola.

4.
Giusta l'art. 80 cpv. 1 LTF, il ricorso in materia penale è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza.

Nella misura in cui il ricorrente impugna la decisione del Procuratore pubblico, il suo gravame si palesa d'acchito inammissibile non essendo diretto contro il giudizio di un'autorità cantonale di ultima istanza.

5.
L'insorgente dichiara ricorrere anche contro lo scritto del 12 aprile 2010 con cui la CRP lo invitava a esprimersi sulla tempestività della sua istanza di promozione dell'accusa.

Poiché la lettera in questione non costituisce una decisione ai sensi degli art. 90 segg. LTF, il gravame risulta inammissibile anche su questo punto.

6.
Per quanto concerne la sentenza del 27 aprile 2010, unico oggetto possibile di ricorso in questa sede, l'insorgente contesta sia la dichiarazione di irricevibilità che le spese giudiziarie poste a suo carico dalla CRP.

Il ricorso al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF. Il ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Egli deve quindi confrontarsi almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura sarebbe lesivo del diritto federale (v. DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3). Questa esigenza di motivazione è inoltre accresciuta quando viene fatta valere la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, infatti, il Tribunale federale esamina tali censure soltanto se il ricorrente le ha sollevate e motivate.

Nella fattispecie l'insorgente non fa valere alcuna violazione del diritto in quanto tale. Sostiene semplicemente che le autorità cantonali avrebbero dovuto attirare la sua attenzione sul fatto che la sospensione dei termini disciplinata all'art. 46 LTF non trovava applicazione nella procedura penale ticinese. In relazione alla tassa giudiziaria e alle spese poste a suo carico, egli non spende una parola. Non spiegando in alcun modo come e in che misura la sentenza della CRP violi il diritto, il gravame sfugge a un esame di merito.

7.
In conclusione il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.

L'implicita domanda di assistenza giudiziaria va disattesa visto che le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF a contrario).

In quanto soccombente, il ricorrente è tenuto a sopportare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 giugno 2010

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:

Favre Ortolano Ribordy

Parole chiave

inadmissibilitylegal reasoningappealabilitysummary procedurelegal aidcourt costscriminal procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible against the prosecutor's non-prosecution order and the CRP's reminder letter.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible insofar as it targeted the prosecutor's order because it was not a decision of the cantonal court of last instance, and also inadmissible as to the reminder letter because that letter was not a decision under the Federal Supreme Court Act.

Motivazione estratta

Only decisions of a cantonal authority of last instance are appealable; an internal procedural letter inviting submissions is not an appealable decision.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the CRP judgment of 27 April 2010 was sufficiently reasoned.

Decisione estratta

The appeal was manifestly inadmissible because it did not address the reasoning of the cantonal judgment and did not set out any violation of federal law.

Motivazione estratta

The appellant merely complained that the cantonal authorities should have warned him about the inapplicability of Article 46 LTF and said nothing about the costs issue; this did not satisfy the duty to provide concise reasoning.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted.

Decisione estratta

Legal aid was denied because the appeal had no prospect of success.

Motivazione estratta

Since the claims were manifestly inadmissible, the prerequisite of non-frivolous prospects was lacking.

Questione giuridica chiave

Who bears the court costs.

Decisione estratta

The appellant had to bear the federal court costs.

Motivazione estratta

As the losing party, he was liable for the costs under Article 66(1) LTF.

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