Inadmissible criminal appeal for insufficient reasoning

6B_347/2010Tribunale federale / Divisione penale22 giu 2010Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court held that the criminal appeal was manifestly inadmissible because the appellant failed to satisfy the minimum reasoning requirements of Arts. 42 and 106 LTF. His recusal complaint and request to prosecute were dismissed as unsubstantiated and not properly directed against the cantonal court’s grounds. The request for legal aid was rejected because the appeal had no prospects of success. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant, reduced in light of his financial situation.

Massima Omnilex

Art. 42 cpv. 1-2 e art. 106 cpv. 2 LTF; esigenza di motivazione del ricorso al Tribunale federale e controllo delle censure costituzionali; il ricorso deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e indicare in modo chiaro e circostanziato in che misura questa violi il diritto. Il rinvio agli atti cantonali non è sufficiente. Se l’insorgente si limita a esprimere dissenso o a sostenere genericamente una denegata giustizia senza discutere la motivazione cantonale, il gravame è inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria va respinta quando il ricorso appare sin dall’inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}
6B_347/2010

Sentenza del 22 giugno 2010
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
D.________,
ricorrente,

contro

  1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
  2. E.________,
    opponenti.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
l'11 marzo 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 16 febbraio 2010 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia presentata da D.________ nei confronti di E.________ per diversi titoli di reato.

Con sentenza dell'11 marzo 2010 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile sia l'istanza di ricusa del Procuratore pubblico che l'istanza di promozione dell'accusa presentate da D.________.

2.
Avverso questo giudizio D.________ si aggrava al Tribunale federale. Postula l'accoglimento delle richieste formulate in sede cantonale, subordinatamente l'annullamento delle decisioni della CRP e del Procuratore pubblico e il rinvio degli atti ad altri magistrati affinché svolgano serie e competenti indagini senza preclusioni di sorta.

Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

Invitato a fornire un anticipo delle spese giudiziarie, con scritto del 18 maggio 2010 D.________ ha affermato di trovarsi nell'impossibilità di versare quanto richiesto.

3.
Con il ricorso al Tribunale federale può essere fatta valere la violazione del diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF. In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorrente è tenuto a spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Egli deve quindi confrontarsi almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura sarebbe lesivo del diritto (v. DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3). Questa esigenza di motivazione è accresciuta quando viene lamentata la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale. Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, infatti, il Tribunale federale esamina tali censure soltanto se il ricorrente le ha sollevate e motivate. Ciò significa che il ricorrente deve dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura la decisione cantonale li disattenda (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1).

Va inoltre rammentato che le motivazioni devono essere contenute nell'atto di ricorso (art. 42 cpv. 1 LTF). Un rinvio agli atti cantonali non è sufficiente sotto il profilo dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF. Non spetta infatti al Tribunale federale completare lo scritto sottoposto al suo esame andando a consultare le impugnative presentate in sede cantonale (DTF 133 II 396 consid. 3.2).

4.
Il ricorrente esordisce lamentando una denegata giustizia. Sennonché omette in seguito di spiegare per quali ragioni solleva tale censura. Illustra la sua personale valutazione della giustizia ticinese, tralasciando di confrontarsi compiutamente con le argomentazioni della decisione impugnata. Sembra che l'insorgente intraveda una denegata giustizia nel semplice fatto che le sue richieste sono state disattese. Stenta a dimostrare una qualsivoglia violazione del diritto da parte della CRP.

4.1 In merito alla ricusa del magistrato inquirente chiesta dall'insorgente, la CRP ha osservato che il ricorrente si prevaleva di un'istanza di ricusa presentata nel contesto di una diversa istanza di promozione dell'accusa a nome della A.________SA e in relazione a un distinto procedimento penale i cui partecipanti (una società anonima e una compagnia assicurativa) erano distinti da quelli della presente procedura. Ha pertanto dichiarato irricevibile l'istanza di ricusa formulata dal ricorrente perché riferita a una controparte diversa (compagnia assicurativa) da quella della fattispecie.

Ora, in questa sede, l'insorgente non si confronta con le motivazioni della decisione, ma si limita ad affermare che si tratta invece chiaramente di "un incarto con le stesse persone" e a definire i considerandi della decisione impugnata "una vera e propria arrampicatura su pareti verticali di vetri". Nel suo allegato ricorsuale non pretende che il magistrato fosse prevenuto o parziale, né adduce circostanze obiettive tali da suscitare l'apparenza di una prevenzione e da far sorgere un rischio di parzialità. Il gravame appare pertanto insufficientemente motivato, posto come il rinvio agli atti cantonali non soddisfa comunque le esigenze dell'art. 42 LTF (v. supra consid. 3).

4.2 Per quanto attiene invece all'istanza di promozione dell'accusa in quanto tale, la CRP ha ritenuto che al ricorrente difettasse la legittimazione per inoltrarla non essendo direttamente leso dai reati denunciati. Ha viepiù rilevato come l'istanza disattendesse le condizioni di ricevibilità poste dal diritto cantonale.

Neppure in questo caso il ricorrente illustra la benché minima violazione del diritto da parte dell'autorità cantonale. Afferma solo che "si deve semplicemente ridere per non piangere" di fronte alle motivazioni della decisione impugnata e a una giustizia che tale non sarebbe. Non sostiene di essere stato danneggiato dalle infrazioni denunciate né di aver presentato un'istanza conforme alle esigenze poste dalle pertinenti disposizioni legali. Ne segue l'inammissibilità dell'impugnativa.

5.
Risultando manifestamente inammissibile, il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.

L'implicita domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento dal momento che le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF a contrario).

In quanto soccombente, il ricorrente è tenuto a sopportare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF) il cui importo viene ridotto per tener conto della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF).

Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 giugno 2010
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: La Cancelliera:

Schneider Ortolano Ribordy

Parole chiave

inadmissibilityinsufficient reasoningrecusalstandinglegal aidcourt costscriminal complaint

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal met the federal requirement of sufficient reasoning under the Federal Supreme Court Act.

Decisione estratta

The appeal did not sufficiently engage with the cantonal court’s reasoning and was therefore inadmissible.

Motivazione estratta

The appellant merely expressed disagreement and referred to the cantonal file, which is insufficient under Arts. 42 and 106 LTF.

Questione giuridica chiave

Whether the recusal complaint against the public prosecutor was admissible.

Decisione estratta

No admissible challenge was shown; the appellant failed to address the cantonal court’s finding that the request concerned a different case and different parties.

Motivazione estratta

He did not allege objective circumstances showing bias or a risk of partiality and did not rebut the cantonal reasoning.

Questione giuridica chiave

Whether the request to institute criminal proceedings was admissible and properly substantiated.

Decisione estratta

The appellant lacked standing and did not show any direct harm or compliance with cantonal admissibility requirements.

Motivazione estratta

Because he failed to demonstrate direct injury or legally sufficient grounds, the request could not be examined.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted.

Decisione estratta

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Motivazione estratta

Under Art. 64 LTF, an application fails when the appeal is manifestly without chance of success.

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