Appeal dismissed as out of time; legal aid refused

6B_1101/2010Tribunale federale / Divisione penale6 gen 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ challenged the Ticino Criminal Appeals Chamber's rejection of his request for compensation under cantonal criminal procedure law. Before the Federal Supreme Court, the appeal was held manifestly inadmissible because it was not filed in time: although mailed on 29 November 2010, it reached the Swiss postal system only on 30 November 2010 and had first been sent to former counsel rather than to the Court. The court also rejected the request for legal aid, since the appeal had no chance of success, but exceptionally waived court costs.

Massima Omnilex

Art. 100 cpv. 1, art. 44 cpv. 1, art. 45 cpv. 1 and art. 48 cpv. 1 LTF; timeliness of the federal appeal and proper filing. The appeal period begins on the day after notification and expires on the corresponding calendar day, extended to the next working day if the last day falls on a Saturday, Sunday or federal/cantonal holiday. A filing is timely only if it reaches the Federal Supreme Court, the Swiss Post addressed to it, or a Swiss diplomatic or consular mission by the last day of the term. Dispatch to a foreign postal service or to former counsel does not preserve the deadline. Absent a substantiated impediment without fault, restoration of time under art. 50 LTF is excluded. Where the appeal is manifestly inadmissible, legal aid is refused under art. 64 LTF and court costs may exceptionally be waived under art. 66 cpv. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
6B_1101/2010

Sentenza del 6 gennaio 2011
Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Favre, Presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

  1. Stato della Repubblica e del
    Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
  2. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto
Indennità ai sensi degli art. 317 segg. CPP/TI,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 ottobre 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Con sentenza del 25 ottobre 2010, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto l'istanza fondata sull'art. 317 CPP/TI presentata da A.________.

Avverso tale sentenza A.________ insorge al Tribunale federale. Chiede che gli venga riconosciuta un'indennità per torto morale pari a fr. 87'750.-- oltre interessi e postula di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

2.
Benché la prima pagina del ricorso riporti la data del 26 novembre 2010 e indichi quale destinatario il Tribunale federale, A.________ ha spedito l'atto ricorsuale il 29 novembre 2010 (data del timbro postale belga) all'avv. B.________, suo patrocinatore nella procedura cantonale. Quest'ultimo ha ricevuto l'invio il 2 dicembre 2010 e il medesimo giorno ha trasmesso l'impugnativa al Tribunale federale, precisando di non rappresentare il ricorrente.

Sempre nella prima pagina del suo scritto il ricorrente segnala di aver ricevuto la decisione della CRP il 28 ottobre 2010.

3.
Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione (art. 44 cpv. 1 LTF). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 45 cpv. 1 LTF).

Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF).

4.
Secondo quanto indicato nel gravame, il ricorrente ha ritirato la decisione qui impugnata in data 28 ottobre 2010. Il termine ricorsuale ha quindi cominciato a decorrere il 29 ottobre 2010 (v. art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere il 29 novembre 2010 (v. art. 45 cpv. 1 LTF).

Orbene, l'insorgente ha certo spedito il suo ricorso il 29 novembre 2010, ma lo ha consegnato alla posta belga. La posta svizzera ha ricevuto in consegna l'invio solo il 30 novembre 2010 (v. tracciamento elettronico degli invii Track & Trace, numero invio xxx) e quindi oltre il termine ricorsuale di 30 giorni. Peraltro il ricorso non è stato inviato direttamente all'indirizzo del Tribunale federale (v. art. 48 cpv. 1 LTF), bensì all'indirizzo del vecchio patrocinatore del ricorrente. L'allegato ricorsuale è poi stato da questi trasmesso al Tribunale federale solo il 2 dicembre 2010, quando ormai il termine per interporre ricorso era scaduto da tre giorni.

5.
Il ricorrente non pretende di essere stato impedito senza sua colpa di agire entro il termine stabilito, sicché una restituzione del termine ai sensi dell'art. 50 LTF non entra nemmeno in considerazione.

6.
In conclusione il ricorso si rivela manifestamente inammissibile, siccome tardivo. La decisione di non entrata nel merito può quindi essere presa nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.

In simili circostanze, la domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, dato che le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 a contrario LTF). Il ricorrente soccombente dovrebbe pertanto sopportare le spese cagionate; a titolo eccezionale, il Tribunale federale rinuncia nondimeno a prelevare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie.

4.
Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 gennaio 2011

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:

Favre Ortolano Ribordy

Parole chiave

timelinessinadmissibilityappeal deadlinelegal aidrestoration of timecourt costspostal filingprocedural form

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the federal appeal was filed within the statutory time limit and in the proper manner.

Decisione estratta

No. The filing was only received by the Swiss Post after the deadline and was first sent to former counsel rather than directly to the Federal Supreme Court.

Motivazione estratta

The 30-day period ran from 29 October 2010 and expired on 29 November 2010. Delivery to the Belgian post did not suffice; under Art. 48 LTF, the filing had to reach the Federal Supreme Court, Swiss Post, or a Swiss diplomatic/consular mission by the last day.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to restoration of the appeal period.

Decisione estratta

No restoration was possible because the appellant did not claim to have been prevented without fault from acting in time.

Motivazione estratta

Art. 50 LTF did not apply on the facts presented.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted for the federal appeal.

Decisione estratta

No. The appeal had no prospects of success because it was manifestly inadmissible.

Motivazione estratta

Under Art. 64 LTF, legal aid requires non-frivolous or reasonably arguable claims; that threshold was not met.

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