Dismissal after withdrawal of criminal appeal

6B_1074/2013Tribunale federale / Divisione penale27 nov 2013Granted

Sintesi

The appellant withdrew his criminal law appeal to the Federal Supreme Court after the challenged cantonal judgment had become moot and requested that the case be removed from the docket. Acting as single judge, the Federal Supreme Court struck the matter from the docket under Art. 32 LTF and waived court costs pursuant to Art. 66(2) LTF. The decision was communicated to the parties and to the Ticino Court of Appeal and Review in Criminal Matters.

Regest

Art. 32 cpv. 1 e 2 LTF; stralcio dai ruoli a seguito di ritiro del ricorso; il presidente o il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico sulle cause ritirate. In caso di desistenza, il Tribunale federale può statuire sulle spese secondo l’art. 66 cpv. 2 LTF e rinunciarvi in tutto o in parte. Lo stralcio presuppone il ritiro valido del gravame; la disciplina delle spese resta discrezionale e può condurre alla loro totale soppressione quando le circostanze lo giustifichino (consid. unico).

Testo completo

{T 0/2}

6B_1074/2013

Decreto del 27 novembre 2013

Corte di diritto penale

Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Sequestro conservativo; ritiro del ricorso (art. 32 cpv. 2 LTF),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
l'8 ottobre 2013 dal Vicepresidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Considerando:

che con lettera del 22 novembre 2013 A.________ ha dichiarato ritirare il ricorso in materia penale interposto contro la sentenza resa l'8 ottobre 2013 dal Vicepresidente della Corte di appello e di revisione penale, in quanto divenuto privo di oggetto, chiedendo al Tribunale federale lo stralcio dal ruolo della causa;
che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;

per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 27 novembre 2013

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

Parole chiave

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