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5P.99/2001 ΓÇó Public law appeal inadmissible for insufficient reasoning
5P.99/2001Tribunale federale / II divisione civile3 apr 2001Dismissed
The Federal Supreme Court declared inadmissible a public law appeal against a Ticino cantonal cassation judgment concerning provisional lifting of opposition in debt enforcement. The appellant did not comply with the motivation requirements of Art. 90(1)(b) OG, as he merely repeated his substantive position without explaining why the cantonal court's formal inadmissibility finding under Art. 329 Ticino CPC was arbitrary. Because the appeal had no prospects of success, legal aid was refused. Court costs of CHF 500 were charged to the appellant.
Art. 90 cpv. 1 lett. b OG; admissibility of a public law appeal; the complaint must contain a concise statement of the essential facts and of the constitutional rights or legal norms allegedly violated, with an explanation of the violation. Mere repetition of the merits or abstract disagreement with the cantonal reasoning does not satisfy the federal motivation requirement. Where this requirement is lacking, the appeal is inadmissible under Art. 36a OG. Legal aid under Art. 152 OG is refused if the remedy lacks any prospect of success. Costs follow the outcome pursuant to Art. 156 cpv. 1 OG.
[AZA 0/2]
5P.99/2001
II CORTE CIVILE
3 aprile 2001
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
Bianchi e Raselli.
Cancelliere: Piatti.
___________
Visto il ricorso di diritto pubblico del 19 marzo 2001 presentato da A.________, Cevio, contro la sentenza emanata il 19 febbraio 2001 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente a B.________, Cevio, in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione;
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che B.________ ha escusso A.________ per l'incasso di fr.
888.--, importo corrispondente al saldo della pigione del mese di novembre 1999;
che con decisione 27 gennaio 2001 il Giudice di pace del circolo della Rovana ha rigettato l'opposizione interposta dall'escusso;
che con sentenza 19 febbraio 2001 la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato nullo un ricorso per cassazione presentato dal debitore;
che giusta il giudizio cantonale il gravame non ossequia i requisiti formali previsti dal codice di procedura civile ticinese all'art. 329, l'insorgente limitandosi a ribadire la legittimità della sua trattenuta sulla pigione in compensazione dei danni subiti, senza indicare alcuna critica riferita alla decisione del giudice di primo grado inerente agli accertamenti istruttori o riguardante l'applicazione del diritto;
che il 19 marzo 2001 A.________ ha presentato al Tribunale federale un gravame con cui postula l'annullamento della sentenza cantonale e chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che le sentenze concernenti il rigetto - provvisorio o definitivo - dell'opposizione, emanate come nel caso in esame dall'ultima istanza cantonale, costituiscono decisioni finali ai sensi dell'art. 87 OG e possono unicamente essere
impugnate al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (DTF 120 Ia 256 consid. 1a, 111 III 8 consid. 1, 98 Ia 532 consid. 1 in fine);
che in virtù dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG un ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violate, precisando in cosa consiste la violazione;
che in concreto il rimedio non ossequia i predetti requisiti di motivazione, il ricorrente non allegando i motivi per cui sarebbe arbitrario negare che il ricorso per cassazione rispetti i presupposti formali dell'art. 329 CPC ticinese;
che il ricorso di diritto pubblico si rivela pertanto inammissibile;
che in queste circostanze anche la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle probabilità di esito favorevole (art. 152 OG);
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);
Per questi motivi
visto l'art. 36a OG
il Tribunale federale
pronuncia :
Il ricorso è inammissibile.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Losanna, 3 aprile 2001 VIZ
In nome della II Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,