Child support calculation upheld against arbitrariness challenge

5P.338/2001Tribunale federale / II divisione civile5 nov 2001Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The husband filed a public law appeal against a Ticino appellate decision setting child and spousal maintenance after the spouses had separated. He argued that the child support was arbitrary because the cantonal court used Zurich youth office recommendations rather than debt-enforcement minimum standards. The Federal Court held that the public law appeal was the proper remedy and rejected the arbitrariness complaint. It confirmed that child maintenance is determined by the child’s needs and the parents’ means, within the judge’s discretion, and that the Zurich recommendations may be used as a planning aid. The appeal was dismissed insofar as admissible, with costs charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 285 CC; determination of child maintenance and review for arbitrariness; Art. 176 cpv. 3 CC and Art. 4 CC. Child support is fixed according to the child’s needs and the parents’ economic circumstances within the judge’s discretion. The cantonal judge may rely on statistical averages and, in particular, the Zurich youth office recommendations as an auxiliary guideline, adjusting the resulting average to the case-specific circumstances (consid. 2b). Debt-enforcement minimum living standards are not suitable for determining a child’s maintenance needs, since they do not account for all child-related expenses such as clothing, education, and care. Federal review intervenes only where irrelevant factors were considered, essential factors disregarded, or the result is manifestly untenable (consid. 2b-c).

Testo completo

[AZA 0/2]

5P.338/2001

II CORTE CIVILE


5 novembre 2001

Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
Bianchi e Nordmann.
Cancelliere: Piatti.

______
Visto il ricorso di diritto pubblico del 25 settembre 2001 presentato da F.F.________, patrocinato dall'avv. dott.
Franco Gianoni, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 22 agosto 2001 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente a L.F.________, patrocinata dall'avv. Paolo Luisoni, Bellinzona, in materia di misure di protezione dell'unione coniugale;
Ritenuto in fatto :

A.- F.F.________ (1960) e L.F.________ (1956) si sono sposati nel 1983 ed hanno avuto un figlio, N.F.________, il 25 dicembre 1986. Il marito era ed è tuttora dipendente della Posta. La moglie, impiegata di commercio che ha cessato il lavoro con la nascita del figlio, ha ripreso un'attività di ausiliaria a tempo parziale presso la Posta nel 1997. Nel 2000, essa ha conseguito un reddito medio mensile di fr. 847.--. Dal gennaio 2000 i coniugi vivono separati.

Con istanza a tutela dell'unione coniugale del 15 febbraio 2001, F.F.________ ha chiesto l'affidamento del figlio alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale e congruo diritto di visita, ha offerto un contributo mensile, compresi gli assegni familiari, di fr.
1960.-- per la moglie e di fr. 500.-- per il figlio fino al 30 giugno 2001 e di fr. 1'590.-- risp. 500.-- dal 1° luglio in avanti; ha inoltre chiesto lo scioglimento del regime dei beni. All'istanza si è opposta la moglie, chiedendo l'affidamento del figlio con l'autorità parentale, nonché un contributo alimentare complessivo di fr. 3'300.-- mensili oltre una provisio ad litem di fr. 5'000.--. Con decisione 5 aprile 2001 il Pretore di Bellinzona ha affidato la prole alla madre, riservato il diritto di visita al padre secondo accordi diretti con il figlio, ha condannato il marito a versare un contributo mensile di fr. 2'156.-- per la moglie e di fr. 917.-- per il figlio (compreso l'assegno) ed ha reietto la domanda di provisio ad litem.

B.- Il 22 agosto 2001 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento di un gravame inoltrato da F.F.________, ha stabilito gli alimenti mensili a favore di moglie e figlio in fr.
1763.-- risp. fr. 1310.-- fino al 31 dicembre 2001 e in fr.
1390.-- risp. 1490.-- per il periodo successivo. Secondo i giudici cantonali nelle circostanze concrete si può ragionevolmente pretendere dalla moglie un'attività lucrativa al 50%, e quindi un reddito mensile di fr. 1500.-- solo a decorrere dal 1° gennaio 2002. D'altra parte, va riconosciuto al marito un introito mensile netto di fr. 6558. 10. Per quanto concerne il figlio, la Corte cantonale ha determinato il suo fabbisogno fondandosi sulle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo adattate alla fattispecie. Tenuto conto dei rispettivi redditi e fabbisogni nonché della ripartizione per metà dell'eccedenza, si hanno gli alimenti indicati.

C.- Contro la sentenza cantonale F.F.________ insorge con ricorso di diritto pubblico del 25 settembre 2001, chiedendo al Tribunale federale di annullarla per applicazione arbitraria degli art. 163 e 176 CC. Secondo i calcoli della sentenza impugnata il figlio avrebbe un'eccedenza di fr. 713. 30 mensili, mentre il padre ne avrebbe una di soli fr. 298. 90 per il periodo fino al 31 dicembre 2001 e non molto diversa per il periodo successivo. Arbitrio dovuto al conteggio del fabbisogno del figlio, basato sulle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, anziché sui minimi d'esistenza LEF.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Considerando in diritto :

1.- Decisioni delle ultime istanze cantonali in tema di misure di protezione dell'unione coniugale non costituiscono decisioni finali ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 OG e non possono di conseguenza fare oggetto di un ricorso per riforma (DTF 127 III 474 consid. 2). Esse possono per contro essere contestate con un ricorso per nullità (DTF 91 II 412 consid. 1) o con un ricorso di diritto pubblico.
Nel concreto caso, trattandosi di censure d'arbitrio nell' applicazione del diritto federale solo è data la possibilità del ricorso di diritto pubblico.

2.- a) Il ricorrente ritiene insostenibile la sentenza cantonale con riferimento alla determinazione del contributo al figlio. Egli propone un proprio calcolo basato sui minimi d'esistenza del diritto esecutivo e afferma che un paragone delle rispettive eccedenze (fr. 298. 90 in suo favore contro fr. 713. 30 per il figlio) dimostra l'arbitrio in cui sono incorsi i giudici cantonali. Inoltre, pure il modo con cui sono state applicate le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo è arbitrario, avendo i giudici cantonali ammesso un'importo di fr.
795.--, relativo ad altre spese senza che sussista la benché minima prova della loro esistenza, contrariamente a quanto prescritto dalla citate raccomandazioni.

Visto che il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata, contestando nelle motivazioni del gravame unicamente il contributo stabilito dai giudici cantonali a favore del figlio quindicenne, il Tribunale federale non estende il proprio esame anche a quello assegnato alla moglie.

b) Nel caso di sospensione della comunione domestica, il giudice ad istanza di uno dei coniugi stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). Se i coniugi hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 176 cpv. 3 CC). In linea di principio, la legge prevede che il contributo per il mantenimento del figlio deve essere commisurato al suo bisogno, nonché alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori (art. 285 cpv. 1 CC). La determinazione del contributo rientra nella discrezionalità del giudice (art. 4 CC) e tiene conto di tutte le particolarità del caso. Il Tribunale federale procede ad un riesame con riserbo e verifica solo se le autorità cantonali hanno tenuto conto di fattori e circostanze irrilevanti ovvero abbiano disatteso elementi importanti, oppure ancora se il contributo appare manifestamente inappropriato (DTF 107 II 406 consid. 2c pag. 410 rinvio. ; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5a ed., n. 21.15b, pag. 158). Per la fissazione dei bisogni del figlio la prassi dei tribunali cantonali fa spesso riferimento a mo' d'ausilio a dati statistici medi (Breitschmid, Commento basilese, n. 5 segg. ad art. 285 CC; Hegnauer, Commento bernese, n. 23 segg. ad art. 285 CC; lo stesso, Grundriss cit. , n. 21.15c). Estesa applicazione trovano in particolare le Raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, pag. 657 segg. ; Hegnauer, Grundriss cit. , n. 21.15c e rif. , pag. 158). Il fabbisogno medio previsto da queste raccomandazioni è poi adeguato alle particolarità di ogni singolo caso mediante aggiunte o deduzioni.

Tale modo di procedere è sempre stato considerato corretto dal Tribunale federale (DTF 120 II 285 consid. 3, 116 II 110 consid. 3, e parecchie altre sentenze non pubblicate).
Contrariamente all'opinione espressa nel ricorso, le tabelle dei minimi d'esistenza secondo la legge sull'esecuzione e i fallimenti non sono invece idonee all'accertamento del fabbisogno di un figlio: esse infatti sono allestite tenendo conto degli interessi dei creditori di un debitore momentaneamente in difficoltà e l'importo da esse contemplato per un figlio non tiene conto di una serie di bisogni (vestiti, educazione, cura, ecc.) che vanno invece considerati nell'ambito del giudizio sul mantenimento dei genitori ai sensi dell'art. 285 CC (Hegnauer, Commento bernese, n. 24 ad art. 285 CC).

c) Il rimedio in concreto si limita in sostanza ad opporre una censura di arbitrio per il fatto che l'applicazione delle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù di Zurigo porta a una maggior eccedenza a favore del figlio rispetto al padre. Ancorché tale modo di procedere non adempie manifestamente i requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e dalla giurisprudenza formatasi in sua applicazione (DTF 125 I 71 consid. 1c con rinvii), giova nondimeno ricordare che i conteggi esposti nel gravame sono del tutto fuorvianti, già perché al fabbisogno minimo del padre calcolato tenendo conto di tutte le spese a lui necessarie oltre il minimo vitale LEF, il ricorrente contrappone l'importo base LEF per il figlio con l'aggiunta del solo premio di cassa malati, disattendendo di conseguenza tutta una serie di altri bisogni e spese non contemplate nel minimo LEF previsto per i figli. Già per questa ragione, la motivazione del ricorso appare inidonea a dimostrare un erroneo accertamento dei bisogni del figlio e ad ogni buon conto non è atta a dimostrare che la decisione impugnata in punto agli alimenti per il figlio sia arbitraria, ossia manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54 consid. 2b con rinvii). Altrettanto infondata e inidonea a dimostrare l'arbitrio della Corte cantonale si rivela - così come è sollevata - la critica inerente all'applicazione concreta delle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù di Zurigo:
il ricorrente pare infatti misconoscere che esse costituiscono unicamente un ausilio per il giudice, che emana una decisione fondata sulla sua discrezionalità.

3.- Da quanto precede risulta che il ricorso di diritto pubblico, nella ridotta misura in cui appare ricevibile, s'avvera manifestamente infondato e come tale va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni non è riconosciuta un'indennità per ripetibili.

Per questi motivi

visto l'art. 36a OG

il Tribunale federale

pronuncia :

  1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso èrespinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.

  3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
    Losanna, 5 novembre 2001 MDE

In nome della II Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente, Il Cancelliere

Parole chiave

child supportarbitrarinessmaintenancejudicial discretionmarital separationcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the public law appeal was admissible as the correct federal remedy against the cantonal protection-of-marital-union decision.

Decisione estratta

For complaints of arbitrariness in the application of federal law, only the public law appeal was available; the decision was not a final judgment for a reform appeal.

Motivazione estratta

The Court held that last-instance cantonal decisions in protection-of-marital-union matters are not final decisions under Art. 48 OG and thus cannot be attacked by reform appeal.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal court arbitrarily determined the child support contribution by relying on Zurich youth office guidelines instead of debt-enforcement minimum living standards.

Decisione estratta

No arbitrariness was shown in the cantonal assessment of the child's needs or in the use of the Zurich youth office recommendations as an aid.

Motivazione estratta

Child maintenance under Art. 285 CC is based on the child's needs and the parents' means; the assessment lies within judicial discretion. Statistical averages and Zurich recommendations are accepted aids, while debt-enforcement minimum standards are unsuitable because they do not cover all child-related needs.

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