Remand bound cantonal court; branch lacked party capacity issue

5P.314/2001Tribunale federale / II divisione civile23 nov 2001Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Court allowed the bank's public-law appeal against a Ticino appellate judgment in debt enforcement. It held that, after a remand, the cantonal court was bound by the Federal Court's earlier reasoning and could not build on a new basis. In any event, the new reasoning was wrong: the lifting request had been filed by the bank itself, not by its Bellinzona branch, and a branch has no separate party status from the company. The cantonal judgment was annulled and the respondent was ordered to pay the court costs; no party compensation was awarded to the bank because it was not represented by a lawyer.

Massima Omnilex

Art. 36a OG; binding effect of a Federal Court remand and party status of a branch: after annulment and referral, the cantonal authority is strictly bound by the considerations of the remand decision and may not expand the scope of the dispute or rely on a new legal basis. In addition, a branch has no independent party status; the party in proceedings is the company as such, together with its seat, so that representation by the organs of the head office is valid. A cantonal decision that disregards these principles is arbitrary and must be annulled (consid. on the binding effect of remand and on the legal unity of company and branch).

Testo completo

[AZA 0/2]

5P.314/2001

II CORTE CIVILE


23 novembre 2001

Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
Bianchi e Nordmann.
Cancelliere: Piatti.

_______
Visto il ricorso di diritto pubblico dell'11 settembre 2001 presentato dalla Banca X.________ rappresentata dai membri di direzione avv. B.________ e A.________, contro la sentenza emanata il 31 luglio 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente a G.________, patrocinato dall'avv. Nicola Fornara, Bellinzona, in materia di rigetto dell'opposizione;
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la Banca X.________ (poi, Banca) ha proceduto nelle vie esecutive contro G.________ per pretese derivanti dall' avallo di un vaglia cambiario di nominali fr. 80'000.-- emesso in data 14 dicembre 1995 dalla Traspe S.A. e scaduto il 25 giugno 1999;
che l'escusso ha interposto opposizione al precetto esecutivo;
che il Pretore di Bellinzona su richiesta della Banca ha rigettato l'opposizione con sentenza 25 ottobre 1999;
che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita dall'escusso, ha annullato la sentenza di primo grado ed ha dichiarato nulli gli atti processuali della Banca per carenza di una valida rappresentanza;
che con decisione 8 febbraio 2001 su ricorso di diritto pubblico della creditrice, il Tribunale federale, dopo aver accertato la qualità di organi della Banca dei firmatari degli atti processuali, ha annullato il giudizio cantonale, perché il giudice in caso di dubbio sulla capacità di rappresentanza ben doveva procedere come all'art. 99 cpv. 3 CPC ticinese, offrendo la possibilità alla parte di porre rimedio all'eventuale difetto di procura;
che la Camera di esecuzione e fallimenti, anziché procedere come ai considerandi del Tribunale federale, ha con sentenza 31 luglio 2001 in concreto negato agli organi della Banca la facoltà di rappresentare la succursale di Bellinzona, all'ordine della quale il vaglia cambiario di cui agli atti era stato emesso;
che l'11 settembre 2001 la Banca ha nuovamente interposto un ricorso di diritto pubblico avverso il premesso giudizio, chiedendo al Tribunale federale di annullarlo;
che all'accoglimento del gravame si è opposto l'escusso con risposta 20 novembre 2001;
che per costante giurisprudenza l'autorità cantonale, la cui sentenza è stata cassata dal Tribunale federale, deve porre a fondamento della nuova decisione i considerandi di diritto contenuti nel giudizio di annullamento e che il punto litigioso delimitato dal rinvio non può essere esteso né fondato su di una nuova base giuridica, i considerandi di tale giudizio vincolando sia l'autorità cantonale sia le parti sia infine il Tribunale federale e non potendo in particolare essere riesaminate ragioni già escluse o non considerate nella precedente decisione (DTF 111 II 94 consid. 2 con rinvii);
che in concreto la nuova motivazione dell'autorità cantonale, frammista a considerazioni già esaminate nel precedente giudizio su ricorso di diritto pubblico, appare assai problematica alla luce di quanto ricordato sopra;

che ad ogni buon conto, la sentenza cantonale è manifestamente sbagliata anche nella sua nuova motivazione, sia perché la domanda di rigetto è stata formulata (correttamente) dalla Banca X.________, Lugano, e non dalla sua succursale di Bellinzona e quindi la rappresentanza processuale degli organi della sede principale è senz'altro data, sia perché la qualità di parte nel processo spetta solo alla società anonima come tale e non alle sue succursali, che con la sede costituiscono un'unità giuridica (DTF 117 II 85 consid. 3 e rif. ; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese commentato e massimato, n. 13 ad art. 38 CPC ticinese, nel quale è pure riferita una sentenza della stessa Camera di esecuzione e fallimenti, pubblicata in Rep 1994 pag. 421!; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 15 ad §§ 27/28 CPC zurighese; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5a ed., n. 1a ad art. 35 CPC bernese);
che conseguentemente, arbitraria nella motivazione e nel risultato, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza che occorra esaminare le altre censure formulate con il ricorso;

che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre alla ricorrente, non rappresentata da un libero professionista, in assenza di particolari motivi, in concreto nemmeno invocati, non vanno assegnate ripetibili (DTF 125 II 518, 113 Ib 353 consid. 6b);

visto l'art. 36a OG

il Tribunale federale

pronuncia :

  1. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata.

  2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico del resistente.

  3. Comunicazione ai rappresentanti della ricorrente, al patrocinatore del resistente e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
    Losanna, 23 novembre 2001 MDE

In nome della II Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,

Il Cancelliere,

Parole chiave

debt enforcementremandparty capacitybranch officerepresentationarbitrarinesscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal court complied with the Federal Court's remand instructions and stayed within the scope of the referral.

Decisione estratta

The cantonal court had to rely on the legal considerations of the annulment judgment and could not broaden the disputed issue or rely on a new legal basis.

Motivazione estratta

After a remand, the canton is bound by the Federal Court's reasoning; previously excluded or unexamined grounds may not be reconsidered.

Questione giuridica chiave

Whether the bank's request for debt-enforcement lifting was invalid because it had been filed by the bank's Bellinzona branch rather than by the head office.

Decisione estratta

No. The request was filed by the bank itself, and the organ representation of the head office was valid; only the corporation has party status, not its branch.

Motivazione estratta

A branch is not a separate legal person; the legal entity is the company as a whole, together with its seat. The cantonal court's contrary view was arbitrary.

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