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5D_61/2012 ΓÇó Constitutional complaint inadmissible for insufficient reasoning
5D_61/2012Tribunale federale / II divisione civile28 mar 2012Inadmissible
A.________ SA challenged before the Federal Supreme Court a Ticino decision striking its withdrawn appeal in enforcement proceedings concerning cantonal tax 2008. The Federal Court held that the filing was not an ordinary federal appeal because the amount in dispute was only CHF 1,772.85 and no fundamental legal question was shown; it therefore treated the filing as a subsidiary constitutional complaint. Since the appellant did not invoke or substantiate any violation of constitutional rights and merely attacked the underlying tax debt, the complaint was manifestly insufficiently reasoned and inadmissible in simplified procedure. Court costs of CHF 100 were imposed on the appellant.
Art. 74 Abs. 1 lit. b, 116, 117, 106 Abs. 2 und 108 Abs. 1 lit. b BGG; subsidiäre Verfassungsbeschwerde und Begründungsanforderungen: Ist der Streitwert für die ordentliche Beschwerde nicht erreicht und liegt keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vor, bleibt einzig die subsidiäre Verfassungsbeschwerde. Mit diesem Rechtsmittel kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden; solche Rügen sind klar und detailliert unter Auseinandersetzung mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids zu begründen. Bloss appellatorische Kritik oder Angriffe auf die materielle Richtigkeit des zugrunde liegenden Anspruchs genügen nicht. Fehlt es an einer hinreichenden Begründung, ist auf die Beschwerde im vereinfachten Verfahren nicht einzutreten (vgl. Erw. 1).
{T 0/2}
5D_61/2012
Sentenza del 28 marzo 2012
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
ricorrente,
contro
Stato del Cantone Ticino,
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni
del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
decisione di stralcio; rigetto dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 23 febbraio 2012 dalla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 5 gennaio 2012 il Giudice di pace del circolo di Vezia ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________SA al precetto esecutivo fattole notificare dallo Stato del Cantone Ticino per titolo di imposta cantonale 2008 ed accessori;
che con decisione 23 febbraio 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli un reclamo di A.________SA per intervenuto ritiro del rimedio e ha posto a suo carico gli oneri processuali;
che la Corte cantonale ha fissato il valore litigioso della vertenza in fr. 1'772.85;
che con ricorso 21 marzo 2012 A.________SA ha impugnato la decisione 23 febbraio 2012 dinanzi al Tribunale federale;
che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);
che nel gravame all'esame la ricorrente non si prevale di alcuna violazione dei suoi diritti costituzionali e non si confronta in alcun modo con la decisione di stralcio della Corte cantonale;
che infatti, per quanto sia dato di comprendere, la ricorrente sembra limitarsi a criticare la fondatezza del credito d'imposta posto a fondamento della procedura esecutiva;
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 marzo 2012
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
La Cancelliera: Antonini