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5D_144/2013 ΓÇó Subsidiary constitutional complaint dismissed for lack of reasoning
5D_144/2013Tribunale federale / II divisione civile2 lug 2013Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the debtor’s subsidiary constitutional complaint against the cantonal inadmissibility decision in enforcement proceedings was itself inadmissible because it did not specifically and clearly challenge the reasoning of the lower court. The appellant invoked financial hardship and human dignity, but this did not satisfy the stringent reasoning requirements for constitutional complaints. Legal aid was refused for lack of prospects of success, and court costs of CHF 500 were charged to the appellant.
Art. 116, 117 and 106 cpv. 2 LTF; admissibility of a subsidiary constitutional complaint depends on precise, specific and reasoned invocation of constitutional rights against the challenged reasoning. A mere repetition of the factual grievance or the assertion of hardship does not suffice. Where the complaint manifestly lacks the required substantiation, the President may decide in simplified procedure under Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Legal aid under Art. 64 LTF is excluded if the remedy has no prospects of success; costs follow defeat under Art. 66 cpv. 1 LTF.
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5D_144/2013
Sentenza del 2 luglio 2013
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ AG,
patrocinata dall'avv. Patrik Odermatt,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 29 maggio 2013 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
che B.________ AG ha escusso A.________ per il pagamento di fr. 29'020.38 oltre interessi e spese;
che con decisione 8 maggio 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo;
che con sentenza 29 maggio 2013 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da A.________ avverso la decisione pretorile;
che secondo l'appena menzionato Presidente la documentazione presentata dalla creditrice procedente (sentenza 9 luglio 2002 del Tribunale cantonale dei Grigioni, passata in giudicato, e dichiarazione di cessione 15 novembre 2012) costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, mentre l'escusso non si è avvalso di nessuna delle eccezioni liberatorie di cui all'art. 81 cpv. 1 LEF;
che A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso sussidiario in materia costituzionale 26 giugno 2013 con cui ha chiesto di stralciare la cessione di credito, di pronunciare " l'ammissibilità dell'opposizione ", di stralciare la procedura d'esecuzione e - implicitamente - di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
che nel gravame all'esame il ricorrente imputa il mancato pagamento del credito posto in esecuzione alle difficoltà finanziarie nelle quali si troverebbe in seguito a malattia ed invoca la violazione dell'art. 7 Cost. (dignità umana), ma non prende in alcun modo posizione sul rimprovero, posto a fondamento del giudizio querelato, di mancanza di adeguata motivazione del reclamo;
che la pretesa insolvenza del ricorrente in seguito a malattia potrà essere esaminata dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti nell'ambito del pignoramento;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
Il ricorso è inammissibile.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 luglio 2013
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini