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5D_139/2013 ΓÇó Inadmissibility of constitutional complaint for insufficient reasoning
5D_139/2013Tribunale federale / II divisione civile24 giu 2013Dismissed
A.________ SA challenged before the Federal Court a cantonal decision declaring inadmissible its complaint against a definitive debt-enforcement order in favor of the municipality for a 2011 waste fee of CHF 2,410.55. The Federal Court treated the filing as a subsidiary constitutional complaint, since the amount in dispute was below CHF 30,000 and no fundamental legal question was shown. It held that the appellant failed to allege and substantiate any violation of constitutional rights and merely repeated her factual version and inability to pay. The complaint was therefore inadmissible, and court costs of CHF 300 were charged to the appellant.
Art. 113 ff., 116, 117 and 106 cpv. 2 LTF; subsidiary constitutional complaint; substantiation requirement for constitutional grievances: where the statutory value threshold is not met and no question of fundamental importance is shown, the remedy is limited to constitutional claims, which must be pleaded clearly and in detail with reference to the reasons of the challenged decision. A merely appellatory presentation of facts or of one's financial situation is insufficient. To the extent a filing directly attacks the first-instance decision instead of the appellate judgment, it is manifestly inadmissible. Court costs follow the outcome under Art. 66 cpv. 1 LTF.
{T 0/2}
5D_139/2013
Sentenza del 24 giugno 2013
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
ricorrente,
contro
Comune di X.________,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 15 maggio 2013 dal Presidente
della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
che il Comune di X.________ ha escusso A.________SA per l'incasso della somma di fr. 2'410.55 (riferita alla tassa comunale sui rifiuti per l'anno 2011 emessa a carico del ristorante gestito dall'escussa) oltre interessi e spese;
che con decisione 27 marzo 2013 il Giudice di pace del circolo del Ceresio ha accolto l'istanza del creditore procedente di rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escussa;
che con sentenza 15 maggio 2013 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo presentato da A.________SA avverso la decisione del Giudice di pace;
che, secondo l'appena menzionato Presidente, la decisione relativa alla tassa comunale sui rifiuti per l'anno 2011 - munita dell'attestazione del suo passaggio in giudicato - costituisce un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) e l'escussa non ha proposto alcun valido motivo liberatorio ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF, la sua richiesta di rifusione di un asserito danno patito a causa del comportamento del creditore procedente essendo improponibile nel contesto di una procedura di rigetto dell'opposizione e comunque insufficientemente motivata, per tacere del fatto che giusta l'art. 125 n. 3 CO non possono estinguersi per compensazione, contro la volontà del creditore, le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico verso gli enti pubblici;
che A.________SA si è aggravata al Tribunale federale contro la sentenza 15 maggio 2013;
che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, disciplinato dall'art. 113 segg. LTF;
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
che nella misura in cui la ricorrente censura la sentenza di prima istanza il gravame si appalesa di primo acchito inammissibile (art. 113 LTF);
che inoltre il ricorso, alquanto confuso, non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti la ricorrente si limita ad esporre la sua versione dei fatti e a spiegare per quale motivo non è stata in grado di pagare il credito posto in esecuzione, ma non si prevale di alcuna violazione dei suoi diritti costituzionali e non si confronta minimamente con gli argomenti addotti nel giudizio impugnato a sostegno dell'inammissibilità del suo reclamo;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
Il ricorso è inammissibile.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 giugno 2013
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini